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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35790/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 04/04/2023 del Tribunale di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 274 c.p.p. per mancata indicazione degli elementi che giustificano l'attualità del pericolo di reiterazione; (ii) mancata valutazione dell'incidenza del tempo trascorso sulla necessità della misura; (iii) vizio di motivazione e travisamento del compendio probatorio circa la continuatività dell'attività di spaccio e i profitti ricavati; (iv) violazione dell'art. 275 c.p.p. per omessa considerazione degli elementi difensivi idonei alla revoca/sostituzione; (v) violazione dell'art. 275, comma 2-bis c.p.p. per non aver valutato la possibilità di fruire di benefici penitenziari alla luce della custodia cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati: la custodia era fondata su un giudicato cautelare rafforzato dalla successiva condanna in appello (unificazione ex art. 81 c.p.), perciò il mero decorso del tempo non prova l'attenuazione delle esigenze cautelari; le censure sul travisamento del compendio probatorio non sono state dimostrate con concretezza; non sussisteva obbligo di comparare lo stato di custodia con la fruizione di benefici penitenziari, dato che l'art. 656, comma 9, lett. b) c.p.p. preclude l'automatica sospensione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiama l'esigenza che il giudice indichi gli elementi giustificativi dell'attualità del pericolo di reiterazione; tuttavia la Corte ha ritenuto che, quando la misura è sorretta da giudicato cautelare e da condanna confermata, il semplice decorso del tempo non è di per sé idoneo a far decadere le esigenze cautelari senza elementi concreti e specifici difensivi

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Disciplina la revoca o la sostituzione delle misure cautelari e l'obbligo di motivazione sulle ragioni che ostano alla revoca/sostituzione; la Corte ha ritenuto che le deduzioni difensive erano aspecifiche e non hanno dimostrato il venir meno delle esigenze cautelari

  • art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce profili di valutazione sul mantenimento della misura in relazione agli effetti futuri; la Corte ha ritenuto infondata la censura che chiedeva una valutazione comparativa con la possibilità di fruire di benefici penitenziari, perché la persistenza delle condizioni per la misura è di per sé rilevante

  • art. 656, comma 9, lett. b) cod. proc. pen.

    Prevede che lo stato di custodia in carcere possa precludere l'automatica sospensione dell'esecuzione della condanna; la Corte ha richiamato questa disposizione per escludere la necessità di una comparazione automatica tra custodia cautelare e fruizione di benefici

  • art. 81 cod. pen.

    Regola l'unificazione di più pene per reati separatamente giudicati; la Corte ha rilevato che l'unificazione operata in sede di appello ha rafforzato il quadro cautelare e la penale definitiva, consolidando le esigenze della misura

  • art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020 e successive modifiche (art. 94, comma 2 d.lgs. 150/2022 e art. 5-duodecies d.l. 162/2022 conv. l. 199/2022)

    Norme procedurali eccezionali che hanno consentito la trattazione del ricorso senza l'intervento delle parti; la Corte ne ha fatto applicazione per la trattazione scritta

Massime di principio

  • Il mero decorso del tempo non è sufficiente a giustificare la revoca o sostituzione di una misura cautelare: occorrono elementi concreti che attestino l'attenuazione delle esigenze cautelari (es. cambiamento delle condizioni personali, acquisizione di situazioni impeditive della reiterazione, dimostrazione di inserimento sociale)
  • Se la custodia cautelare è sorretta da un giudicato cautelare e da una condanna definitiva o in appello che rafforza il quadro indiziario, la pressione probatoria a carico della difesa è più alta: sono necessarie argomentazioni specifiche e prove che dimostrino il venir meno delle esigenze cautelari
  • Le censure generiche o puramente assertive sulla motivazione del giudice sono normalmente inammissibili: per ottenere successo occorre indicare con precisione il vizio motivazionale o produrre elementi nuovi
  • Non è sempre dovuta una valutazione comparativa tra mantenimento della misura cautelare e potenziale fruizione di benefici penitenziari: lo stato di custodia può, per legge, influire sull'automatismo di tali benefici e non giustifica automaticamente la revoca
  • Ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanne alle spese e, in presenza di profili di colpa, sanzioni pecuniarie (es. somma alla Cassa delle ammende)

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