Cassazione Penale, Sentenza n. 22650/2023 del 24/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Lecce per due motivi principali: (1) erronea determinazione e mancata declaratoria della prescrizione per talune condotte (in particolare per il furto in abitazione del 18 marzo 2014 rispetto al capo A e per il furto del 13 febbraio 2014 rispetto al capo B), contestando il calcolo del termine prescrizionale e la corretta applicazione della cornice edittale ratione temporis (art. 624-bis e relativo inquadramento). Denuncia altresì violazione delle norme processuali per inosservanza degli artt. citati. (2) mancata motivazione circa il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod.pen., pur richiesta in appello e dedotta la collaborazione per l'identificazione degli altri correi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha censurato l'errore della Corte territoriale per non aver dichiarato prescritti anche i reati commessi il 18 marzo 2014 (capo A) e il 13 febbraio 2014 (capo B), chiarendo che la cornice edittale applicabile ratione temporis (art. 624-bis, comma 1, con pena edittale massima di 6 anni) comportava il decorso della prescrizione già prima della sentenza impugnata, anche tenuto conto della sospensione di 84 giorni prevista dalla normativa emergenziale pandemica. La Cassazione ha poi rilevato d'ufficio che, prima della sua decisione, la prescrizione era intervenuta per tutti i fatti contestati (elencando le singole decorrenze), e pertanto ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione dei reati. Il secondo motivo è stato assorbito dalla declaratoria di prescrizione generale.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
È stata utilizzata la cornice edittale ratione temporis prevista per il furto in abitazione (pena massima di 6 anni all'epoca dei fatti) per determinare il termine prescrizionale; la Cassazione ha stabilito che, con tale parametro, la prescrizione era già maturata rispetto ad alcune condotte non dichiarate prescritte dalla Corte d'Appello.
art. 625 c.p.
L'aggravante di cui all'art. 625 (violenza sulle cose) è stata considerata dalla Corte territoriale, ma la Cassazione ha richiamato l'orientamento secondo cui il riconoscimento di equivalenza dell'aggravante con circostanze attenuanti elimina l'effetto speciale dell'aumento di pena ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 62-bis c.p.
La menzione dell'equivalenza tra aggravante e attenuante (come fatto dalla Corte territoriale) è stata ritenuta idonea ad azzerare l'effetto incrementativo dell'aggravante sulla durata della pena ai fini prescrizionali.
art. 625-bis c.p.
Rilevato dal ricorrente in secondo motivo (riconoscimento dell'attenuante per collaborazione); la Cassazione ha però ritenuto il motivo assorbito dalla declaratoria di prescrizione generale, senza entrare nel merito del carattere motivazionale della decisione sulla 625-bis.
art. 606 c.p.p.
Invocato per i motivi di cassazione (lett. b) e e) del comma 1): la Corte ha ritenuto sussistenti i vizî denunciati in ordine alla motivazione sulla prescrizione e quindi fondato il ricorso sotto il profilo dedotto.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare i limiti dell'impugnazione in cassazione (motivi ammessi entro i limiti stabiliti dalla disciplina degli strumenti di impugnazione).
art. 129 c.p.p.
Citado dal ricorrente tra le norme la cui inosservanza sarebbe stata lamentata; nella motivazione è richiamata quale premessa alle doglianze in tema di istruttoria e motivazione, nel quadro delle censure di legittimità.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata avendo riguardo alla cornice edittale applicabile ratione temporis al momento del fatto: cambiamenti successivi nella disciplina penale possono influenzare il termine prescrizionale.
- Se un'aggravante viene ritenuta 'equivalente' ad un'attenuante (o neutralizzata dalle attenuanti generiche), il suo effetto speciale di aumento della pena si annulla ai fini del computo della prescrizione.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'intervenuta prescrizione e, se tutti i reati sono estinti per prescrizione prima della decisione, annullare senza rinvio la sentenza impugnata.
- La mancata o insufficiente motivazione del giudice di merito in relazione al calcolo della prescrizione o al riconoscimento di circostanze attenuanti/aggravanti può costituire valido motivo di cassazione.
- Le sospensioni dei termini (es. quelle previste dalla legislazione emergenziale per la pandemia) incidono sul decorso della prescrizione e devono essere sempre conteggiate nel calcolo dei termini prescrizionali.
- In giudizi in cui più episodi sono contestati separatamente, il giudice deve esaminare e motivare la prescrizione per ciascuno degli episodi; omissioni di valutazione su singole condotte possono essere censurate in Cassazione.
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