Sentenza del 15/10/2019 n. 25983 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2004, con cui l'Ufficio aveva negato l'esenzione IRPEF sul trattamento pensionistico percepito per invalidità e aveva applicato le relative sanzioni. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, la mancata convocazione per il contraddittorio nell'ambito dell'accertamento con adesione, l'erronea esclusione dell'esenzione prevista per le pensioni privilegiate derivanti da invalidità contratta durante il servizio di leva, l'applicabilità dell'art. 6, comma 2, TUIR e vizi motivazionali. L'Amministrazione ha contestato la decisione della CTR limitatamente all'annullamento delle sanzioni, sostenendo che l'incertezza del fatto storico non equivale a obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale del contribuente e accolto il ricorso incidentale dell'Amministrazione. Ha stabilito che la mancata convocazione del contribuente dopo la richiesta di accertamento con adesione non determina la nullità dell'accertamento, poiché tale sanzione non è prevista dalla legge. Ha inoltre confermato che l'esenzione IRPEF riguarda le pensioni privilegiate ordinarie militari derivanti da invalidità connessa al servizio obbligatorio di leva, ma non può essere estesa alla ferma o al servizio volontario; nel caso concreto non era stata provata l'insorgenza della patologia durante la leva obbligatoria. L'art. 6, comma 2, TUIR è stato ritenuto non applicabile, sia perché la questione era nuova, sia perché la pensione non costituiva sostituzione di un reddito perduto. Quanto alle sanzioni, la Corte ha ritenuto errata la loro disapplicazione: l'incertezza sull'origine temporale della patologia è un'incertezza fattuale e non un'obiettiva incertezza sull'interpretazione della legge. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente, con condanna alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 6
La mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.
La convocazione nell'accertamento con adesione non costituisce un requisito la cui omissione comporti automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento.
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 34, comma 1
L'esenzione IRPEF è riconosciuta alle pensioni privilegiate ordinarie militari derivanti da fatti invalidanti connessi al servizio obbligatorio di leva; non è estensibile alle pensioni collegate a ferma o servizio volontario.
D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 67, comma 2
La classificazione di una pensione come privilegiata secondo la disciplina pensionistica militare non comporta automaticamente l'esenzione IRPEF prevista dall'art. 34 del D.P.R. n. 601 del 1973.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, TUIR
I proventi conseguiti in sostituzione di redditi [...] costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
La norma riguarda proventi sostitutivi di redditi perduti e non si applica a una pensione per invalidità che non sia corrisposta in sostituzione di uno specifico reddito.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6
Le sanzioni possono essere disapplicate in presenza di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma, non quando l'incertezza riguarda esclusivamente fatti storici o probatori.
D.Lgs. n. 212 del 2000, artt. 6, comma 5, e 10, comma 1
Le garanzie procedimentali e i principi di collaborazione e buona fede non comportano, in assenza di una specifica previsione normativa, la nullità dell'accertamento per mancata convocazione nell'accertamento con adesione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Costituzione, art. 52
Il carattere obbligatorio del servizio militare è rilevante per giustificare la natura non reddituale e sostanzialmente risarcitoria del trattamento pensionistico esente; tale presupposto non ricorre nel servizio volontario.
Corte costituzionale, sentenza n. 387 del 1989
L'estensione dell'esenzione IRPEF è stata limitata alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari derivanti da menomazioni riportate durante il servizio militare obbligatorio di leva.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione IRPEF su una pensione privilegiata militare occorre dimostrare non solo l'invalidità e il carattere privilegiato della pensione, ma anche il nesso causale con il servizio obbligatorio di leva; il beneficio non si estende automaticamente al servizio volontario.
- L'incertezza sulla ricostruzione dei fatti, come il momento di insorgenza della patologia, non costituisce obiettiva incertezza normativa e non giustifica da sola la disapplicazione delle sanzioni.
- La mancata convocazione del contribuente dopo la richiesta di accertamento con adesione non rende automaticamente nullo l'avviso di accertamento, se la legge non prevede espressamente tale conseguenza.
- La disciplina speciale dell'esenzione fiscale prevale sulla disciplina generale dei redditi sostitutivi: non è possibile utilizzare l'art. 6, comma 2, TUIR per ottenere un'esenzione diversa o più ampia rispetto a quella prevista dalla norma speciale.
- Nel giudizio di cassazione non è sufficiente lamentare genericamente una motivazione insufficiente: occorre indicare uno specifico fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente omesso dal giudice di merito.
- Quando il giudice di merito ha accertato in modo definitivo l'assenza di prova sul presupposto dell'esenzione, la Corte di cassazione non può rivalutare liberamente le prove, salvo specifici vizi di motivazione o violazioni di legge.
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