Cassazione Penale, Sentenza n. 28599/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con un unico motivo: violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 103 cod. pen., 125 e 679 cod. proc. pen. Il ricorrente eccepisce che l'ordinanza impugnata non ha valutato la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale alla luce del provvedimento di cumulo che unificava le condanne sotto il vincolo della continuazione (art. 81, comma 2), sostenendo che la continuazione esclude l'abitualità. Inoltre, deduce elementi a favore della cessazione della pericolosità sociale: consumazione dei reati in epoca risalente, comportamento detentivo positivo (anche encomio), svolgimento di attività lavorativa dopo la scarcerazione, fruizione di liberazioni anticipate e mancata iscrizione a seguito della denuncia per violenza privata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto preliminarmente che la questione sull'illegittimità della dichiarazione di delinquenza abituale non poteva essere sollevata con l'appello ex art. 680 c.p.p. avverso l'applicazione della misura di sicurezza, dovendosi impugnare l'originario provvedimento dichiarativo oppure farne valere la revoca nel procedimento di riesame davanti al Magistrato di sorveglianza. Sul merito, ha condiviso il Tribunale di sorveglianza che, considerato il provvedimento dichiarativo irrevocabile (14/07/2014), ha correttamente approfondito la persistenza della pericolosità sociale e ha motivato la conferma della misura sulla base di elementi fattuali significativi: perdurante partecipazione all'associazione di tipo camorristico con ruolo di rilievo, ulteriori condanne e denunce per fatti commessi anche in carcere (tra cui art. 416-bis fino al 2015 e denuncia per violenza privata nel 2020). Le argomentazioni difensive non hanno evidenziato vizi che compromettessero la logica del provvedimento, ma solo richieste di diverso apprezzamento di merito, non sindacabili in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 680 cod. proc. pen.
Regola l'appello contro provvedimenti del giudice delle misure di sicurezza; in questo caso la Corte ha ritenuto che non fosse lo strumento idoneo per censurare la dichiarazione di abitualità originaria
art. 103 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nella censura: la Corte non ha ritenuto comunque che la violazione dedotta fosse idonea a rendere ammissibile il ricorso
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato nella cornice delle norme processuali impugnate; la Corte ha valutato l'inammissibilità per ragioni procedurali e di merito
art. 679 cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente insieme ad altri rimedi processuali; la Corte ha ribadito i limiti delle impugnazioni avverso le misure di sicurezza
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il ricorrente sosteneva che il riconoscimento della continuazione comporta una sola determinazione criminosa incompatibile con l'abitualità; la Corte ha osservato che tale censura riguardava il provvedimento dichiarativo originario e non poteva essere validamente escussa con l'appello contro l'applicazione della misura
art. 109 cod. pen.
Stabilisce i rapporti tra dichiarazione di abitualità e misura di sicurezza: la dichiarazione legittima l'applicazione della misura ma la sua revoca è collegata alla verifica della cessazione della pericolosità sociale
art. 102 cod. pen.
Richiamata come riferimento ai presupposti della dichiarazione di abitualità (condizioni previste per la qualificazione), la Corte sottolinea che la dichiarazione e la misura hanno autonome conseguenze ma condividono il presupposto della pericolosità
artt. 133 e 203 cod. pen.
Richiamati in relazione alla pericolosità sociale come requisito dell'istituto della dichiarazione di abitualità
art. 216 cod. pen.
Indica la disciplina relativa a soggetti dichiarati delinquenti abituali; il giudice può prevedere l'assegnazione a misure come la casa di lavoro
art. 217 cod. pen.
Fissa la durata minima di alcune misure (due anni per casa di lavoro/colonia agricola), richiamata dal giudice nell'ordine di misura
art. 69 Ord. pen.
Attribuisce al Magistrato di sorveglianza la competenza ad eseguire, riesaminare, trasformare o revocare le misure di sicurezza e a valutare la persistenza della pericolosità; la Corte ha richiamato il suo ruolo nel riesame
art. 31 Legge n. 663/1986
Richiamata per osservare l'abrogazione della disciplina che prevedeva la pericolosità sociale presunta (art. 204 c.p.)
art. 204 cod. pen.
Norma abrogata che prevedeva la pericolosità sociale presunta; la Corte sottolinea che oggi la pericolosità va accertata in concreto
artt. 206 e 207 cod. pen.
Norme che disciplinano la revoca delle misure di sicurezza; la Corte ne ricorda l'applicabilità in sede di riesame
art. 208 cod. pen.
Riferimento al riesame della pericolosità e alla possibilità di revoca/trasformazione anticipata della misura di sicurezza
art. 416-bis cod. pen.
Delitto cui il ricorrente fu condannato (associazione di tipo mafioso/camorristica); utilizzato come elemento fattuale per valutare la perdurante pericolosità
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e ad una somma in favore della cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o colpa nell'impugnazione; applicata per la somma di euro 3.000
C. Cost. n. 186 del 2000
Citata in relazione ai profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione
Massime di principio
- La contestazione dell'illegittimità della dichiarazione di delinquenza abituale va proposta con l'impugnazione del provvedimento dichiarativo originario; non è normalmente possibile rimettere tale censura in un appello ex art. 680 c.p.p. contro la misura di sicurezza applicata successivamente
- Il Magistrato di sorveglianza deve verificare la persistenza dell'attuale pericolosità sociale prima di applicare o confermare una misura di sicurezza anche quando esista una dichiarazione di abitualità precedente; la revoca della dichiarazione è possibile solo se viene accertata la cessazione della pericolosità
- La sussistenza di elementi fattuali concreti e recenti di continuazione dell'attività criminale (anche se commessa durante la detenzione) giustifica il mantenimento della misura di sicurezza nonostante elementi difensivi positivi di comportamento
- La mera allegazione della continuazione delle condanne (cumulo/continuazione ai sensi dell'art. 81) non è automaticamente idonea a dimostrare l'assenza di abitualità se tale questione non è stata tempestivamente dedotta sull'originario provvedimento dichiarativo
- Per ottenere la revoca o la non applicazione di una misura di sicurezza è necessario produrre elementi nuovi, concreti e significativi sulla cessazione della pericolosità (es. assoluta e duratura disassociazione dal contesto criminoso, assenza di comportamenti recenti rilevanti, percorsi di rieducazione documentati)
- In sede di cassazione non è consentito chiedere un diverso apprezzamento di merito sui fatti già logicamente motivati dal giudice di merito; ricorsi che si limitano a riformulare valutazioni probatorie rischiano l'inammissibilità e sanzioni per l'impugnazione irrituale
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