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Ordinanza

Ordinanza n. 653/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca delle misure di accoglienza per superamento dell'importo dell'assegno sociale previsto per i nuclei monoparentali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio con cui le sono state revocate le misure di accoglienza, sul presupposto dell'avvenuto superamento dell'importo dell'assegno sociale per i nuclei monoparentali. La revoca è stata motivata dai redditi netti percepiti dalla ricorrente tra marzo e dicembre 2025, pari a euro 12.859,87 e corrisposti da una società privata. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini della decisione cautelare, il TAR ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura una relazione e la documentazione completa relativa al procedimento.

La decisione

Il TAR non ha deciso la domanda cautelare né il merito dell'impugnazione. Ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla Prefettura di Mantova di depositare entro il 21 maggio 2026 una relazione e la documentazione relative al procedimento. Ha precisato che l'eventuale omissione costituirà argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione dell'incidente cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 27 maggio 2026. Non è stata adottata alcuna misura cautelare e non risulta una regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    L'omessa produzione della relazione o della documentazione richiesta dal giudice potrà essere valutata come argomento di prova nel prosieguo del giudizio.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Il giudice ha disposto l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e degli altri dati idonei a identificarli in caso di riproduzione o diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata quale presupposto, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per l'oscuramento dei dati personali identificativi.

Massime di principio

  • Quando la decisione su una domanda cautelare richiede la conoscenza completa dell'istruttoria amministrativa, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito di una relazione e della documentazione relativa al procedimento, rinviando la trattazione cautelare a una successiva camera di consiglio.
  • L'omessa esecuzione dell'incombente istruttorio disposto dal giudice amministrativo può essere valutata quale argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

Testo integrale

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