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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 23986 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento relativo a IRPEG e ILOR per il 1992. L'accertamento aveva recuperato a tassazione costi ritenuti fittizi, derivanti da acquisti di olio d'oliva apparentemente effettuati da società italiane, ma che l'Ufficio riteneva di provenienza extracomunitaria e documentati mediante false fatturazioni. Il principale motivo di ricorso riguardava la validità della motivazione per relationem dell'avviso, fondato anche su verbali e segnalazioni relativi a soggetti terzi non conosciuti dalla contribuente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tempestivo il ricorso dell'Agenzia, poiché la sentenza non era stata validamente notificata presso l'Avvocatura dello Stato, che aveva rappresentato l'Agenzia nel giudizio d'appello. Ha però rigettato il ricorso nel merito: anche prima dell'entrata in vigore dello Statuto del contribuente, la motivazione per relationem era ammissibile solo se gli atti richiamati erano effettivamente conosciuti dal contribuente oppure se il loro contenuto essenziale era riportato nell'avviso. Poiché i documenti relativi a soggetti terzi non erano stati portati a conoscenza della società e risultavano necessari per integrare la motivazione dell'accertamento, l'atto impositivo è stato ritenuto illegittimo. Le questioni relative alla fondatezza sostanziale dei costi e delle operazioni sono rimaste assorbite. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    La motivazione dell'atto impositivo deve consentire al contribuente di conoscere gli elementi essenziali posti a fondamento della pretesa; gli atti richiamati devono essere allegati o il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto, salvo che il contribuente ne abbia già integrale conoscenza.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    L'atto amministrativo deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. Anche prima dello Statuto del contribuente, tale obbligo imponeva una motivazione sufficientemente determinata e comprensibile.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    L'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo determinano, così da permettere al contribuente di valutare la pretesa e difendersi efficacemente.

  • D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1

    Per gli accertamenti relativi alle imposte sui redditi ha rafforzato l'obbligo di allegazione degli atti richiamati o di riproduzione del loro contenuto essenziale, salvo il caso di conoscenza integrale da parte del contribuente.

  • Codice di procedura civile, artt. 325 e 327

    Il termine breve per il ricorso per cassazione decorre solo da una notificazione valida della sentenza; quando l'Agenzia delle entrate è rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, la notificazione deve essere eseguita presso quest'ultima.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Disciplina il deposito delle memorie illustrative nel giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato mediante rinvio ad altri documenti è valido solo se il contribuente conosce effettivamente tali documenti oppure se l'avviso ne riporta gli elementi essenziali necessari per comprendere la pretesa.
  • Il semplice riferimento a verbali, segnalazioni o atti formati nei confronti di soggetti terzi non basta: l'Amministrazione deve dimostrare che il contribuente li conosceva tempestivamente e che poteva esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
  • La possibilità astratta per il contribuente di procurarsi o consultare gli atti richiamati non equivale alla loro effettiva conoscenza e non sana, di regola, una motivazione carente.
  • Per ottenere l'annullamento dell'atto non è sufficiente provare che gli allegati non erano conosciuti: occorre anche dimostrare che il loro contenuto era necessario per integrare la motivazione e che non era riportato nell'avviso.
  • Le notifiche delle sentenze agli enti pubblici devono essere effettuate presso il soggetto processuale che li ha rappresentati; una notifica presso un ufficio periferico può non far decorrere il termine breve per impugnare.
  • Il giudicato esterno può estendersi ad altri periodi o tributi solo quando vi sia identità dei fatti decisivi e tale identità sia provata con precisione; non basta richiamare sentenze riguardanti rapporti o imposte analoghe.

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