Ordinanza n. 785/2026 - Catania, Sezione 5
in impugnativa e per l’annullamento, - della deliberazione del Consiglio Comunale di Zafferana Etnea n. -OMISSIS- data 8 settembre 2025 ad oggetto: condizione di incompatibilità a carico di un consigliere Comunale. Accertamento in via definitiva ex art. 69 del D.lvo 267/2000 e pronuncia di decadenza, notificata al ricorrente in data 11 settembre 2025; - della nota del 01.09. 2025 con cui il Segretario Comunale e il Presidente del Consiglio Comunale riscontravano come infondata la richiesta di archiviazione del procedimento di decadenza richiesta dal dott. -OMISSIS-; - della deliberazione consiliare -OMISSIS- del 18/08/2025 con cui veniva accertata la causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 63, comma 6^; - della nota protocollo n. -OMISSIS-/2025 del 12 agosto 2025 con cui il Segretario Comunale comunicava le proprie determinazioni in merito alla consistenza della posizione debitoria del ricorrente, rigettava la richiesta di archiviazione del procedimento, e confermava che “la presentazione della causa di incompatibilità costituisce atto dovuto”; - della nota del Presidente del Consiglio Comunale del 10/07/ 2025 prot. n. -OMISSIS-, adottata (a suo dire) a seguito della nota del Segretario Comunale n. -OMISSIS-del 09/07/2025, 1 con cui si diffidava il Ricorrente ai fini del pagamento di quanto dallo stesso dovuto nei confronti del Comune intestatario per gli importi indicati nella prefata nota del Segretario Comunale, e con cui si concedevano giorni 20 al fine di procedere al pagamento stesso; per il risarcimento del danno subito a seguito dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati e del comportamento della PP.AA resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione consiliare di accertamento definitivo dell'incompatibilità e pronuncia di decadenza dalla carica di consigliere comunale, unitamente agli atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Consiglio comunale ha accertato una causa di incompatibilità, connessa a una posizione debitoria nei confronti del Comune, e ha pronunciato la sua decadenza dalla carica di consigliere comunale. Sono stati impugnati anche gli atti endoprocedimentali e le diffide al pagamento, nonché è stato domandato il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dall'illegittimità degli atti e dal comportamento delle amministrazioni resistenti. La medesima controversia è stata proposta dal ricorrente anche davanti al Tribunale di Catania con il rito previsto per le controversie in materia di eleggibilità, decadenza e incompatibilità. Il Comune ha quindi proposto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, e ha domandato la sospensione del giudizio amministrativo. Il ricorrente si è opposto alla sospensione.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi degli artt. 10 e 79 c.p.a. e dell'art. 367, comma 1, c.p.c., nelle more della decisione delle Sezioni Unite sul regolamento preventivo di giurisdizione. Il Collegio ha ritenuto l'istanza non manifestamente inammissibile, poiché il regolamento era stato proposto prima della decisione di merito, come richiesto dall'art. 41 c.p.c. Ha inoltre ritenuto non manifestamente infondata la contestazione della giurisdizione amministrativa, rilevando l'esistenza di un robusto orientamento secondo cui le controversie sull'ineleggibilità, sulla decadenza e sull'incompatibilità, in quanto attinenti al diritto di elettorato passivo, spettano al giudice ordinario; al giudice amministrativo restano invece le controversie sulle operazioni elettorali. Secondo l'ordinanza, anche le censure relative al procedimento di decadenza rifluiscono nella questione principale concernente la legittimità dell'atto incidente sul diritto soggettivo di elettorato passivo. Il TAR ha precisato che l'eventuale prosecuzione del giudizio sarà regolata dall'art. 80 c.p.a. e ha disposto gli adempimenti di trasmissione del fascicolo alla Corte di cassazione.
Norme richiamate
art. 69 d.lgs. 267/2000
Richiamato quale fondamento del procedimento consiliare di accertamento definitivo dell'incompatibilità e di pronuncia della decadenza.
art. 63, comma 1, n. 6, d.lgs. 267/2000
Richiamato quale disposizione posta a fondamento della causa di incompatibilità accertata dal Consiglio comunale.
art. 82 d.P.R. 570/1960
Indicato quale base normativa del ricorso proposto davanti al giudice ordinario in materia elettorale.
art. 70 d.lgs. 267/2000
Indicato quale base normativa, insieme all'art. 82 d.P.R. 570/1960, del giudizio davanti al Tribunale ordinario concernente la decadenza.
art. 10 c.p.a.
Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
Consente il regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio amministrativo e richiama la disciplina della sospensione prevista dall'art. 367, comma 1, c.p.c.
art. 41 c.p.c.
Richiamato quale fondamento del regolamento preventivo di giurisdizione, proposto prima della decisione di merito.
art. 367, comma 1, c.p.c.
Il giudice davanti a cui pende la causa […] sospende il processo se non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata
La sospensione è stata ritenuta facoltativa e discrezionale, ma subordinata a una sommaria delibazione negativa sia della manifesta inammissibilità dell'istanza sia della manifesta infondatezza della contestazione della giurisdizione.
art. 79 c.p.a.
Richiamato quale fondamento processuale della sospensione del giudizio.
art. 80 c.p.a.
Richiamato per i termini e le modalità dell'eventuale prosecuzione del giudizio dopo la definizione dell'incidente sulla giurisdizione.
art. 369, ultimo comma, c.p.c.
Richiamato per la trasmissione alla Corte di cassazione di copia del fascicolo processuale.
Massime di principio
- La pendenza di un regolamento preventivo di giurisdizione proposto prima della decisione di merito consente al giudice amministrativo di sospendere il processo quando l'istanza non sia manifestamente inammissibile e la contestazione della giurisdizione non sia manifestamente infondata.
- La sospensione del giudizio amministrativo in pendenza di regolamento preventivo di giurisdizione costituisce una sospensione impropria in senso stretto, perché l'incidente processuale deve essere deciso da un giudice diverso da quello davanti al quale pende la causa.
- Le controversie riguardanti ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dalla carica elettiva, in quanto concernenti la tutela del diritto soggettivo di elettorato passivo, rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria; le controversie sulle operazioni elettorali, relative alle modalità di svolgimento delle stesse, appartengono invece alla giurisdizione amministrativa.
- Quando l'impugnazione della decadenza da una carica elettiva deduce anche vizi del relativo procedimento, tali censure restano attratte nella questione principale concernente l'atto che incide sul diritto soggettivo di elettorato passivo e non determinano, per ciò solo, la giurisdizione amministrativa.
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