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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01824/2025 del 25/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (mandante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di associazione in partecipazione, stipulato per lo sviluppo dell’attività di una farmacia, nel quale una società fiduciaria aveva agito per conto della mandante. La mandante aveva versato alla fiduciaria una provvista di 1.000.000 euro, poi trasferita all’associante, con previsione di restituzione senza interessi alla scadenza e di partecipazione agli utili nella misura del 45%, senza partecipazione alle perdite. La società mandante agiva per ottenere la restituzione della provvista e la quota di utili maturati, sostenendo la propria legittimazione ex art. 1705, co. 2, c.c. La convenuta eccepiva l’improponibilità della domanda per clausola di arbitrato irrituale, contestava la legittimazione attiva della mandante e deduceva ulteriori profili relativi all’onere della prova e alla qualificazione del rapporto. In cassazione la socia-associante deduceva quattro motivi: 1) tardività non correttamente dichiarata dell’eccezione di improponibilità per arbitrato irrituale; 2) violazione dell’art. 1705, co. 2, c.c. per avere riconosciuto alla mandante il diritto di chiedere la restituzione della provvista; 3) violazione delle regole sull’onere della prova e omesso esame di fatti decisivi in tema di legittimazione attiva e obbligo di restituzione; 4) violazione di norme sulla simulazione e sulla prova, sostenendo che mancasse prova dell’obbligo di restituzione e degli utili in assenza di conclusione dell’affare.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’eccezione di improponibilità legata alla clausola di arbitrato irrituale è un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio e soggetta alla decadenza di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.; ha considerato infondato il secondo motivo, affermando che la richiesta di restituzione della provvista rientra nei diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato e può essere esercitata dal mandante ai sensi dell’art. 1705, co. 2, c.c.; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a sollecitare un riesame del fatto e delle prove; ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché introduceva una questione nuova, relativa alla simulazione del contratto di associazione in partecipazione, non emersa nei gradi di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.c.

    ricorso ante causam per sequestro conservativo

    richiamato come base del provvedimento cautelare ante causam che aveva accertato la probabilità della pretesa e il periculum in mora.

  • art. 1705, co. 2, c.c.

    "diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato"

    la Corte ribadisce che la norma consente al mandante di esercitare i diritti di credito sostanziali acquistati dal mandatario nell’esecuzione del mandato; nella specie la restituzione della provvista rientra in tale ambito.

  • artt. 166 e 167 c.p.c.

    comparsa di risposta e termine di decadenza

    l’eccezione di improponibilità fondata su clausola di arbitrato irrituale deve essere sollevata tempestivamente nella comparsa di risposta, altrimenti è tardiva e non rilevabile d’ufficio.

  • art. 819 ter c.p.c.

    richiamato per distinguere arbitrato rituale e irrituale; la Corte conferma che, per l’arbitrato irrituale, l’eccezione resta nella disponibilità della parte e non è rilevabile d’ufficio.

  • art. 1453 c.c.

    citato dalla parte nel giudizio di merito come base della domanda di risoluzione per inadempimento della fiduciaria.

  • artt. 132, co. 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c.

    richiamati in ricorso per censurare la motivazione, ma la Corte ritiene le doglianze inammissibili o infondate.

  • art. 2697 c.c.

    invocato per contestare la distribuzione dell’onere probatorio; la Corte osserva che le censure si risolvono in un riesame del fatto e delle prove.

  • artt. 115, 116 e 210 c.p.c.

    richiamati in relazione alla valutazione delle prove e all’ordine di esibizione/acquisizione documentale; la Corte afferma che il relativo potere è discrezionale e non sindacabile nei termini dedotti.

  • artt. 1346, 1417, 1418 e 2553 c.c.

    invocati con il quarto motivo in tema di simulazione e validità del rapporto; la Corte dichiara la censura inammissibile perché nuova.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato nel giudizio d’appello in tema di ammissibilità dei motivi di gravame, ma la Corte territoriale aveva escluso l’inammissibilità dell’appello.

Massime di principio

  • L’eccezione di improponibilità della domanda fondata su una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non è rilevabile d’ufficio e deve essere proposta dalla parte interessata nella comparsa di risposta entro il termine di decadenza; se tardiva, resta preclusa.
  • In tema di mandato senza rappresentanza, il mandante può agire direttamente per i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato; la restituzione della provvista, quando causalmente collegata all’esecuzione del rapporto fiduciario, rientra tra tali diritti esercitabili dal mandante.
  • Le censure di legittimità che si risolvono nella contestazione dell’accertamento di fatto, della valutazione delle prove o dell’apprezzamento della prova documentale sono inammissibili in cassazione se non denunciano un effettivo vizio di legge o un omesso esame decisivo nei limiti consentiti.
  • Non può essere introdotta per la prima volta in cassazione una questione nuova, quale la simulazione del contratto, se essa non è stata ritualmente dedotta nei precedenti gradi di merito.
  • Il potere del giudice di ordinare l’esibizione o l’acquisizione di documenti è discrezionale e il suo mancato esercizio, o il modo in cui viene esercitato, non è di regola sindacabile in cassazione come vizio di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneGiudicato

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