Cassazione Penale, Sentenza n. 4799/2022 del 10/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato condanne per associazione per delinquere, ricettazione, riciclaggio ed estorsione (con alcune riduzioni di pena e precisazioni di ruoli in appello). Le censure principali lamentavano: carenza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'associazione; errata qualificazione giuridica di alcune condotte (riciclaggio vs furto, applicabilità della clausola di esclusione di cui all'art. 648-bis c.p.); insufficienza probatoria o errata interpretazione delle intercettazioni in relazione all'estorsione; mancanza di elementi specifici per il concorso morale e per la responsabilità rispetto ai singoli reati-scopo; vizio nella valutazione delle attenuanti generiche, della recidiva e del calcolo per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato tutti i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le censure non potevano legittimamente condurre a una rivalutazione del fatto in sede di legittimità, dato il doppio conforme accertamento dei gradi di merito e la motivazione adeguata sui punti contestati. Ha confermato la qualificazione dei reati (distinzione tra furto e ricettazione sulla base dell'assenza di spiegazioni attendibili dei possessori; distinzione tra ricettazione e riciclaggio in funzione delle manipolazioni effettuate), l'esistenza dell'associazione per delinquere sulla base di molteplici indici (modello operativo, ripartizione di ruoli, staffetta, linguaggio criptico, disponibilità dell'officina), la sussistenza dell'estorsione con supporto probatorio da immagini, intercettazioni e tracciamento telefonico. Ha inoltre ritenuto congrua la valutazione sulle attenuanti, sulla recidiva e sull'aumento per continuazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
co. 1 lett. b) e lett. e)
Limiti al sindacato di legittimità: la Cassazione non può rivalutare i fatti se la motivazione di merito è congrua; può controllare solo la adeguatezza e la logicità del discorso motivazionale senza sovrapporre la propria valutazione
art. 648 c.p.
Delitto di ricettazione: configurabile quando il possessore non fornisce spiegazione attendibile dell'origine della cosa proveniente da furto; il mero intervallo temporale contiguo non è sufficiente a qualificare automaticamente come furto
art. 648-bis c.p.
Norma sul riciclaggio: distingue le condotte di manipolazione finalizzate a impedire l'identificazione del mezzo (riciclaggio) dalla mera ricezione; l'esclusione per provenienza diretta dal furto va valutata con riferimento ad elementi probatori aggiuntivi che colleghino la detenzione al furto
art. 62-bis c.p.
Regime delle attenuanti generiche: il diniego o il riconoscimento delle attenuanti è valutazione in fatto del giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna per spese e l'eventuale corresponsione di una somma per la determinazione della causa di inammissibilità; applicata per la condanna al versamento di euro 3.000 ciascuno
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: non è possibile chiedere una rivalutazione dei fatti purché la motivazione di merito sia congrua, logica e non contraddittoria
- La qualificazione tra furto e ricettazione dipende non solo dalla contiguità temporale ma dalla presenza di elementi che colleghino direttamente la detenzione al furto; in assenza di spiegazioni attendibili del possessore può essere legittimamente ritenuta la ricettazione
- La distinzione fra ricettazione e riciclaggio si fonda sulla natura delle operazioni effettuate: il semplice possesso o smontaggio non sempre esclude il riciclaggio se emergono attività dirette a impedire l'identificazione del veicolo (es. trasferimento di motori su telai 'puliti')
- L'esistenza di un'associazione per delinquere può essere desunta da un insieme di indici (modello operativo, ripartizione di ruoli, reiterazione delle condotte, logistica stabile, linguaggio criptico) e non richiede il riscontro di un singolo elemento decisivo
- Il diritto al silenzio dell'imputato non impedisce che la mancata fornitura di una spiegazione attendibile sul possesso della refurtiva sia valutata come elemento a carico per la ricettazione, purché non si traduca in inversione dell'onere della prova
- Le valutazioni su attenuanti, recidiva e continuazione sono primariamente di merito; la Cassazione le annulla solo se la motivazione risulta manifestamente illogica o priva di qualsiasi apprezzamento concreto
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