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Sentenza

Sentenza n. 3904/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento di rigetto emesso dal Prefetto della Provincia di -OMISSIS- in data 13.05.2024, notificato il 03.06.24, con cui veniva respinto il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento di ammonimento della n. -OMISSIS- emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 19.12.2023 e notificato il 21.12.23, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali; nonché del provvedimento n. -OMISSIS- emesso dal Questore di -OMISSIS- in data 19.12.2023 e notificato il 21.12.23, di ammonimento, già impugnato con esito negativo, e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali.

Giustizia amministrativa202401850

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego prefettizio sul ricorso gerarchico contro l'ammonimento del Questore per stalking condominiale, nonché il presupposto provvedimento questorile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 22 l. 241/1990 e la lesione del diritto di difesa, lamentando di non aver potuto visionare gli atti valutati dal Prefetto nella decisione sul ricorso gerarchico. Ha poi denunciato violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione, sostenendo che il diniego prefettizio e l'ammonimento questorile descrivessero condotte generiche, non contestualizzate e non riferibili a lui, nonché la propria estraneità alle controversie condominiali. Infine ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.l. 11/2009, conv. in l. 38/2009, e dell'art. 612-bis c.p., oltre a travisamento dei fatti e delle prove, sostenendo che le dichiarazioni riguardassero prevalentemente la convivente e che la sua responsabilità fosse stata desunta dalla mera presenza nell'edificio, con riferimento a un solo episodio specificamente contestato.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Il primo è stato ritenuto infondato perché la tutela contro il diniego di accesso agli atti è autonoma rispetto all'azione impugnatoria e dispone di un rito specifico; il diniego di accesso agli atti endoprocedimentali non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento conclusivo. Nel caso concreto, inoltre, gli atti istruttori erano stati depositati in giudizio e il ricorrente non aveva insistito per l'acquisizione di ulteriori documenti né proposto motivi aggiunti, sicché non è stata ravvisata una lesione effettiva del diritto di difesa. Il secondo motivo è stato respinto perché la decisione prefettizia consentiva di individuare le statuizioni adottate e le ragioni del rigetto; gli atti evidenziavano un'istruttoria ampia, basata sulle dichiarazioni delle persone offese e di terzi, comprese persone che avevano lasciato il condominio a causa della situazione di tensione. Il terzo motivo è stato respinto in applicazione della natura preventiva e dissuasiva dell'ammonimento: l'art. 8 d.l. 11/2009 non richiede l'accertamento pieno della responsabilità penale per il reato di atti persecutori, ma un quadro indiziario serio e coerente, valutato secondo un giudizio prognostico concreto e secondo il criterio del più probabile che non, circa la sussistenza di condotte minacciose, moleste o gravemente intrusive e il rischio di reiterazione. Nel caso concreto, sei condomini e ulteriori testimoni avevano riferito di ingiurie, atteggiamenti intimidatori, danneggiamenti, disturbo, pedinamenti, appostamenti, riprese e controllo dei vicini. Tali condotte risultavano persistenti, invasive e riferibili anche al ricorrente, al quale erano stati specificamente attribuiti episodi di pedinamento di minori e condomini e l'inserimento di volantini nelle cassette postali. Il sindacato giurisdizionale sull'ampia discrezionalità del Questore è stato ritenuto limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti o manifesta irragionevolezza e sproporzione, non ravvisati nella fattispecie. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 22 l. 241/1990

    La tutela giurisdizionale contro il diniego di accesso è autonoma rispetto all'azione di annullamento; il diniego di accesso agli atti endoprocedimentali non costituisce, di per sé, vizio di legittimità del provvedimento conclusivo.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento prefettizio è sufficiente quando consente di individuare le statuizioni adottate e le ragioni per cui le circostanze dedotte dall'interessato non sono state ritenute decisive.

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito in l. 38/2009

    La norma attribuisce al Questore un potere ampiamente discrezionale e preventivo; l'ammonimento può essere adottato sulla base di un quadro indiziario serio, coerente e univocamente orientato, senza necessità di un pieno accertamento della responsabilità penale.

  • art. 612-bis c.p.

    La fattispecie penale degli atti persecutori costituisce il riferimento sostanziale della valutazione preventiva, ma l'ammonimento non richiede la prova di tutti gli elementi costitutivi del reato secondo lo standard probatorio penale.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi dei minori e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela nella riproduzione e diffusione del provvedimento.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'ammonimento questorile ha natura preventiva e dissuasiva e può essere adottato senza il previo o pieno accertamento della responsabilità penale per atti persecutori; è sufficiente un quadro indiziario serio, coerente e univocamente orientato, valutato secondo un giudizio prognostico concreto circa la plausibile sussistenza di condotte moleste, minacciose o gravemente intrusive e il rischio di reiterazione.
  • La valutazione del Questore in materia di ammonimento è ampiamente discrezionale; il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla manifesta insussistenza dei presupposti di fatto, alla manifesta irragionevolezza o alla manifesta sproporzione della misura.
  • La motivazione della decisione sul ricorso gerarchico è sufficiente quando consente di ricostruire le ragioni del rigetto e di comprendere perché le circostanze dedotte dall'interessato non siano state ritenute decisive, anche mediante il riferimento a un'istruttoria articolata e a dichiarazioni convergenti di persone offese e terzi.
  • Il diniego di accesso agli atti endoprocedimentali non determina automaticamente l'illegittimità del provvedimento conclusivo, poiché la tutela dell'accesso è autonoma; la lesione del diritto di difesa deve inoltre risultare effettiva e non è ravvisabile quando gli atti siano successivamente acquisiti nel giudizio e l'interessato non chieda ulteriori acquisizioni né proponga motivi aggiunti.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaMotivazione del provvedimentoAccesso documentale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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