Sentenza del 19/04/2023 n. 10584 - Corte di Cassazione
Accertamento - Sospensione dei termini nel periodo feriale - Contratto aleatorio - Nullità dell'operazione e del correlato contratto di finanziamento per illiceità della causa - Ottenimento di un vantaggio fiscale in modo fraudolento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente impugnava l'atto di contestazione con cui l'Agenzia recuperava a tassazione IRES e IRAP per il 2008 e irrogava sanzioni, sostenendo che l'operazione finanziaria (sottoscrizione di un titolo emesso da società portoghese finanziato da una società slovacca) fosse un vero strumento finanziario e non un contratto, che le scritture contabili ne avrebbero dimostrato la genuinità, che mancava la competenza delle Direzioni regionali a svolgere la verifica e che l'avviso di accertamento era nullo per violazione del termine dilatorio (sospensione feriale) e per mancato rispetto delle garanzie procedimentali dell'art. 37bis DPR 600/1973. In sostanza la questione centrale era se l'apparente alea del contratto fosse reale o simulata e se la causa fosse illecita in quanto volta a conseguire un risparmio d'imposta fraudolento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sospensione feriale (L. 742/1969, art.1) si applica solo ai termini processuali e non al termine dilatorio endo-procedimentale previsto dalla L. 212/2000, art.12, comma 7; ha ritenuto legittima la competenza della Direzione regionale ai sensi della disciplina derivante dal D.L. 29.11.2008 n.185 (conv. L.2/2009) e dal regolare riparto di competenze, e ha dichiarato inammissibili o infondati gli altri motivi. Sostanzialmente è stato confermato che l'operazione era priva di reale alea, che la causa concreta era illecita (finalizzata a un vantaggio fiscale fraudolento) e che l'Agenzia poteva accertare la simulazione e recuperare le imposte senza un preventivo giudizio di simulazione; pertanto gli atti impositivi e le sanzioni sono stati ritenuti legittimi. Condanna alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia.
Norme richiamate
Legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1
La Corte interpreta la norma come applicabile esclusivamente ai termini processuali, non ai termini endo-procedimentali del procedimento amministrativo/tributario; quindi la sospensione feriale non sospende il termine dilatorio previsto per il contraddittorio endo-procedimentale (L. n. 212/2000, art.12, comma 7).
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Il termine dilatorio a garanzia del contraddittorio endo-procedimentale non è soggetto alla sospensione feriale; pertanto il computo del termine per l'atto impositivo non va sospeso nel periodo feriale.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (conv. L. 28 gennaio 2009, n. 2)
Non attribuisce una nuova competenza di accertamento alle Direzioni regionali ma fonda su fonte primaria il riparto delle competenze verificando la riserva esclusiva a favore della Direzione regionale in relazione alla rilevanza economico-fiscale del soggetto; legittima l'attività istruttoria svolta dalla Direzione regionale e l'uso del relativo processo verbale per emettere l'atto impositivo.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 3
Il giudice tributario può esaminare incidenter tantum la nullità o la simulazione dell'operazione per verificare la legittimità della pretesa tributaria: l'ufficio può accertare la simulazione senza preventivo giudizio ordinario e il giudice tributario può controllare la correttezza di tale valutazione interpretando il negozio ritenuto simulato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37bis, commi 4 e 5
Richiesto dalla ricorrente per la nullità dell'avviso per mancata richiesta di chiarimenti e motivazione sulle giustificazioni del contribuente; la Corte ha ritenuto la questione non decisiva nel caso, e che la disciplina non si applicava alle operazioni in esame, per cui la doglianza è stata dichiarata inammissibile o assorbita.
Codice civile: artt. 1321, 1345, 1418, 1469
Richiamati in relazione alla natura del contratto (causa, simulazione, nullità): la Corte valuta la nullità della operazione per illiceità della causa quando la causa reale è un illecito (fraudolento risparmio d'imposta) e conferma che la qualificazione negoziale può essere esaminata in funzione della legittimità tributaria.
TUIR art. 165, comma 1 e Convenzione Italia-Portugal 14 maggio 1980, art. 22
In base alla normativa fiscale e alla Convenzione, la sottoscrizione del titolo dava luogo a un credito d'imposta figurativo sugli interessi; tuttavia la Corte ha ritenuto che l'operazione fosse strutturata per ottenere sistematicamente tale vantaggio, evidenziando la causa illecita dell'operazione.
Massime di principio
- La sospensione feriale prevista dalla L. n. 742/1969 riguarda solo termini processuali e non sospende i termini endo-procedimentali del procedimento amministrativo/tributario (es. termine dilatorio per il contraddittorio previsto dalla L. n. 212/2000, art.12, comma 7).
- Le Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate possono svolgere attività istruttoria e la normativa del 2008/2009 disciplina il riparto di competenze: i processi verbali redatti dalla Direzione regionale possono fondare l'azione impositiva se rientrano nel corretto riparto di competenze.
- L'ufficio finanziario ha il potere di accertare, anche senza un precedente giudizio di simulazione, la sussistenza di una simulazione o dell'illiceità della causa quando ciò incida sul diritto dell'Amministrazione alla corretta tassazione; il giudice tributario può quindi valutare incidenter tantum la fondatezza di tale accertamento.
- Un contratto formalmente aleatorio può essere dichiarato nullo se l'alea è fittizia e la causa concreta è illecita (p. es. finalizzata a un vantaggio fiscale fraudolento); la mera regolarità contabile non esclude la verifica sostanziale della causa e della reale rischiosità dell'operazione.
- Le garanzie procedimentali previste per specifiche fattispecie (es. art. 37bis DPR 600/1973) devono essere valutate caso per caso: la loro violazione può portare a nullità solo se la norma è applicabile alla fattispecie concreta e la relativa omissione incide sulla legittimità dell'atto.
- In giudizio tributario le questioni di qualificazione negoziale e di causa illecita non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione se non erano oggetto del giudizio di merito; le doglianze devono confrontarsi con la motivazione già data nei gradi precedenti.
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