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Sentenza

Sentenza del 22/04/2015 n. 2403 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento liquidazione e controlli - Imposte sul reddito IRPEF - Studi di settore -Contraddittorio preventivo - Prova contraria - Diversi periodi di imposta - Autonomia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato l'accertamento presuntivo fondato sullo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti dagli studi di settore, sostenendo che il contraddittorio con l'Ufficio e le prove contrarie fornite avrebbero dovuto escludere o ridimensionare la pretesa tributaria. Tuttavia, tali elementi riguardavano un diverso periodo d'imposta.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il contraddittorio preventivo costituisce un momento essenziale dell'accertamento basato sugli studi di settore; se il contribuente, regolarmente invitato, non partecipa, l'Ufficio può emettere l'avviso basandosi sullo scostamento risultante dagli studi. In giudizio spetta poi al contribuente fornire la prova contraria. Le prove e le giustificazioni relative a un'annualità diversa non incidono automaticamente sull'accertamento impugnato, poiché ciascun periodo d'imposta è autonomo.

Norme richiamate

  • Art. 62-sexies del d.l. n. 331/1993

    Consente l'accertamento fondato su gravi incongruenze tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, nell'ambito di un confronto con il contribuente.

  • Art. 39 del d.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'accertamento analitico-induttivo delle imposte sui redditi e costituisce la base normativa dell'accertamento presuntivo quando ricorrono gli elementi previsti dalla legge.

  • Art. 2697 del codice civile

    Stabilisce la regola generale dell'onere della prova: chi pretende l'applicazione di un diritto deve provare i fatti costitutivi, mentre chi ne contesta gli effetti deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Nel contenzioso sugli studi di settore, una volta instaurato correttamente il procedimento presuntivo, il contribuente deve fornire prova contraria.

Massime di principio

  • Negli accertamenti basati sugli studi di settore, la partecipazione al contraddittorio preventivo è determinante: il contribuente dovrebbe comparire e produrre tempestivamente documentazione specifica sulle anomalie rilevate.
  • Se il contribuente non partecipa al contraddittorio nonostante un invito regolare, l'Ufficio può fondare l'accertamento anche sul solo scostamento tra dichiarato e risultato degli studi, salva la possibilità di fornire prova contraria in giudizio.
  • La prova contraria deve riferirsi concretamente al periodo d'imposta contestato; documenti, spiegazioni o accordi relativi ad altre annualità non sono automaticamente rilevanti.
  • I periodi d'imposta sono autonomi: una decisione, una condotta dell'Ufficio o una prova riconosciuta per un'annualità non determina necessariamente lo stesso esito per un'altra.
  • Per superare l'accertamento non è sufficiente contestare astrattamente l'applicazione degli studi di settore; occorre dimostrare con elementi concreti perché, nel periodo interessato, i ricavi effettivi fossero inferiori a quelli stimati.

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