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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44125/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per partecipazione ad associazione mafiosa, omicidio pluriaggravato e reati connessi. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) vizi di motivazione e violazione di legge nella valutazione dei gravi indizi relativi all'omicidio di Palumbo (eccessiva valorizzazione delle dichiarazioni di collaboratori, incoerenze tra dichiarazioni, questioni sulla identificazione per colore degli occhi, ricostruzione del numero dei killer, informazioni de relato e diffusione mediatica di taluni elementi); 2) vizio relativo alla contestazione associativa e alla presunta "contestazione a catena" con riferimento a misure cautelari anteriori (argomento di decorrenza dei termini e desumibilità degli elementi già nel 2019); 3) carenze probatorie e valutative circa la partecipazione del ricorrente alla cosca Tripodi, con contestata genericità delle argomentazioni (uso di precedenti familiari, reati non pertinenti, affidamento su dichiarazioni di collaboratori ritenute generiche).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella misura in cui deduceva l'inefficacia sopravvenuta della misura per decorrenza dei termini nel giudizio di riesame (tale questione va dedotta con istanza ex art. 306 c.p.p. o in appello ex art. 310 c.p.p.). Quanto agli altri motivi, la Corte ha riscontrato gravi lacune motivazionali nel provvedimento del tribunale del riesame: insufficiente verifica della attendibilità e dell'autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori (convergenza, indipendenza e autonomia genetica), mancata trattazione puntuale delle obiezioni difensive (numero dei killer, colore degli occhi, natura de relato delle informazioni, verifica del "patrimonio conoscitivo comune"), e mancanza di elementi alternativi che permettessero di raggiungere autonomamente la soglia degli indizi richiesta dall'art. 273 c.p.p. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • Codice di procedura penale, art. 192 commi 3 e 3-bis

    Richiamato per il valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori e per i limiti nella loro utilizzazione: la Corte richiede verifica della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Criterio della soglia indiziaria necessaria per la custodia cautelare; la Corte evidenzia che il tribunale non ha dimostrato che il complesso probatorio superi la soglia prevista dall'art. 273 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Schema motivazionale richiesto al giudice del riesame: la decisione deve conformarsi ai requisiti formali e motivazionali indicati dall'art. 292, con esplicita valutazione delle osservazioni difensive.

  • Codice di procedura penale, art. 297 comma 3

    Richiamato dalla difesa in relazione alla contestazione associativa e alla possibile "contestazione a catena"; la Corte ha ritenuto la problematica attinente all'efficacia della misura non deducibile nel riesame in mancanza di specifica documentazione.

  • Codice di procedura penale, art. 306 e art. 310

    Indicati come i rimedi corretti per dedurre la cessazione dell'efficacia della misura per decorrenza dei termini (istanza al GIP ex art. 306 c.p.p. e appello ex art. 310 c.p.p.), non il ricorso per cassazione contro il riesame.

  • Riferimenti giurisprudenziali (Sezioni Unite, sent. Aquilina e altre pronunce)

    La Corte richiama i principi delle Sezioni Unite (Aquilina) e successive pronunce: per valorizzare chiamate de relato occorre verifica della credibilità, convergenza individualizzante, indipendenza e autonomia genetica delle dichiarazioni.

  • Codice di procedura penale, art. 546 (modello motivazionale richiamato)

    Indicazione che la motivazione del tribunale del riesame deve essere conforme al modello motivazionale di cui all'art. 546 con gli adattamenti per i provvedimenti cautelari.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori possono fondare gravi indizi solo se il giudice valuta e documenta la credibilità soggettiva di ciascun dichiarente e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni (specificità, coerenza, costanza, spontaneità).
  • Quando le informazioni sono de relato occorre accertare e motivare l'indipendenza e l'autonomia genetica delle fonti e la convergenza individualizzante tra più dichiarazioni, nonché l'assenza di intese fraudolente.
  • Il giudice del riesame ha l'obbligo di confrontarsi con le osservazioni difensive depositate: non è richiesta la confutazione puntuale di ogni argomento, ma è necessario esplicitare le ragioni della conferma della misura e affrontare le obiezioni rilevanti (es. contraddizioni decisive, elementi identificativi concreti).
  • Le informazioni che un collaboratore dichiara di aver appreso come "patrimonio conoscitivo comune" degli affiliati richiedono verifiche probatorie che il tribunale deve motivare; non possono essere date per automaticamente acquisite.
  • La questione della cessazione dell'efficacia della misura per decorrenza dei termini non è tipicamente deducibile nel ricorso per cassazione sul riesame; il rimedio procedurale corretto è l'istanza al GIP ex art. 306 c.p.p. e, in caso di rigetto, l'appello ex art. 310 c.p.p.
  • Se la motivazione del provvedimento cautelare risulta lacunosa quanto alla valutazione delle fonti essenziali dell'accusa, la Corte di legittimità puo' annullare l'ordinanza e rinviare per nuovo giudizio.

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