Cassazione Penale, Sentenza n. 35208/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna pronunciata in rito abbreviato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (illecita detenzione e cessione di cocaina, episodio del 10/01/2024). Il ricorso denunciava: I) vizio di motivazione sulla responsabilità per carenza probatoria; II) insufficiente motivazione circa il riconoscimento della recidiva specifica reiterata; III) mancata motivazione sulla richiesta di applicare la pena nel minimo edittale e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. prevalenti sulla recidiva.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (generico) e ha ritenuto infondato il rilievo sulla prova, confermando che la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato la responsabilità con riferimento alle attività di osservazione, sequestro e riscontri. Ha però accolto il secondo motivo: il riconoscimento della recidiva è stato motivato in modo apodittico e privo di verifica concreta dei parametri individualizzanti (natura e omogeneità dei reati, distanza temporale, occasionalità, grado di offensività, ecc.), per cui la sentenza è stata annullata parzialmente limitatamente alla statuizione sulla recidiva. Per tale motivo il terzo motivo (pena/attenuanti) è risultato assorbito: il giudice del rinvio dovrà riesaminare preliminarmente la recidiva e, sulla base della nuova valutazione, rideterminare il trattamento sanzionatorio. Il ricorso è dichiarato inammissibile nel resto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90
Norma sostanziale che disciplina l'illecita detenzione e cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la condanna del ricorrente per fatti di spaccio commessi il 10/01/2024 sulla base degli elementi probatori raccolti.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione ai profili di forma del ricorso; utilizzata per valutare la correttezza dell'impugnazione e la sua ammissibilità; il primo motivo è stato ritenuto generico e inammissibile.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti assorbito dalla necessità di nuovo esame sulla recidiva e sulla determinazione della pena.
art. 133, comma secondo, n. 2, cod. pen.
Norma interpretata dalla Corte nel senso che il giudice, nella quantificazione della pena, deve poter considerare la capacità concreta a delinquere e i precedenti (anche ai fini della recidiva) per determinare la base della pena; la recidiva può influire più volte nella determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio sotto profili distinti.
art. 15 cod. pen.
Richiamato rispetto al principio "ne bis in idem": la Corte ha chiarito che l'utilizzo ripetuto di uno stesso elemento (es. precedenti/recidiva) per fini diversi nella determinazione della pena non viola il principio del ne bis in idem sostanziale disciplinato da tale articolo.
Massime di principio
- La recidiva va motivata con analisi concreta e individualizzata: non bastano enunciazioni formali dei precedenti, ma occorre valutare natura, omogeneità, distanza temporale, occasionalità e altri parametri rilevanti per la personalità e pericolosità dell'autore.
- La carenza di motivazione specifica sulla recidiva è motivo idoneo all'annullamento parziale della sentenza e al rinvio per nuovo giudizio sul punto.
- Quando la recidiva è oggetto di nuovo esame, il giudice di merito può riconsiderare anche il trattamento sanzionatorio complessivo e l'eventuale riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la recidiva rilevanza polivalente ai fini del calcolo della pena.
- Il principio del ne bis in idem non impedisce che uno stesso fatto o elemento (es. i precedenti) venga utilizzato più volte sotto profili diversi nella determinazione della pena (art. 133 cod. pen.), purché non si arrivi a un duplicativo e sostanziale raddoppio della sanzione.
- Le doglianze generiche o non specificamente fondate sulla motivazione della sentenza sono spesso dichiarate inammissibili: i motivi di impugnazione devono indicare con precisione il vizio dedotto.
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