L.R. FVG 21/2000
Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle <<Strade del vino>>.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge friulana istituisce il contrassegno per prodotti agricoli, alimenti, mangimi e semenze non geneticamente modificati prodotti in Friuli-Venezia Giulia, disciplina controlli, autorizzazioni e sanzioni, e promuove i prodotti agroalimentari tradizionali e le Strade del vino. Prevede regolamenti attuativi entro 6 mesi e 180 giorni dall’entrata in vigore, oltre a contributi per segnaletica, punti informativi e promozione.
Contrassegno dei prodotti agricoli FVG non OGM, promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e disciplina delle Strade del vino
Contrassegno dei prodotti agricoli non modificati geneticamente, prodotti tradizionali e Strade del vino
La legge disciplina, per il Friuli-Venezia Giulia, tre ambiti collegati: la tutela e valorizzazione dei prodotti non geneticamente modificati, la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e la realizzazione delle «Strade del vino». La disciplina è pensata per agire sul mercato locale e sulla promozione territoriale regionale, con regole di controllo, autorizzazione e sostegno economico.
Contrassegno dei prodotti non OGM: finalità e ambito
La Regione promuove azioni per prevenire i rischi per salute umana e ambiente derivanti da coltivazione, produzione e consumo di prodotti contenenti OGM, sostiene i produttori locali di alimenti, mangimi e semenze e orienta i consumatori verso prodotti non geneticamente modificati. A tal fine istituisce il contrassegno «dal Friuli - Venezia Giulia - prodotto non modificato geneticamente», utilizzabile per prodotti realizzati senza impiego dell’ingegneria genetica.
Definizioni rilevanti
La legge considera alimenti, mangimi e semenze prodotti in Friuli-Venezia Giulia. Per «alimenti» rilevano anche additivi, aromi, solventi estraenti, sostanze ausiliarie e altre sostanze impiegate nella produzione. Un prodotto è considerato geneticamente non modificato solo se, in sintesi, non è OGM, non contiene OGM, non è prodotto con OGM o con ausilio di OGM, non contiene elementi prodotti con OGM, non è ottenuto con ingegneria genetica né con sostanze prodotte con tale tecnica, non è mescolato con OGM e non deriva da incroci con OGM.
Sono considerati prodotti «in Friuli-Venezia Giulia» quelli i cui elementi essenziali, individuati dal regolamento attuativo, sono stati prodotti nella Regione. Sono inoltre «prodotti agroalimentari tradizionali» quelli riconosciuti dal relativo decreto ministeriale.
Sistema di concessione e controllo del contrassegno
La Regione individua il logotipo del contrassegno e può chiedere la registrazione del marchio collettivo. Può inoltre autorizzare enti, organizzazioni, associazioni e unioni del settore agroalimentare a concedere il contrassegno, purché siano in grado di assicurare controlli e certificazione dei prodotti non geneticamente modificati.
I soggetti autorizzati effettuano i controlli sui prodotti e la Regione vigila sia su tali soggetti sia sui beneficiari del contrassegno e sui prodotti contrassegnati. Se il soggetto autorizzato non adempie correttamente ai propri compiti, l’autorizzazione viene revocata e, in mancanza di altro soggetto autorizzato subentrante, la Regione assume direttamente le funzioni.
Domanda di concessione, controlli e durata
Il contrassegno è concesso su richiesta dei soggetti autorizzati. La domanda deve essere corredata dai dati sulle componenti essenziali e sulle modalità di produzione, da dichiarazione di produzione senza ingegneria genetica, da dichiarazione di produzione in Friuli-Venezia Giulia e, per prodotti preliminari e intermedi, dalle dichiarazioni dei singoli produttori.
Il diritto all’uso del contrassegno è concesso solo se sussistono i requisiti e il prodotto supera i controlli; la durata del diritto è stabilita nel regolamento di esecuzione. Se intervengono variazioni dei requisiti, il richiedente deve comunicarle immediatamente e sospendere l’uso del contrassegno; se i requisiti vengono meno, il diritto deve essere revocato.
Regolamento di esecuzione
La Giunta regionale deve emanare il regolamento attuativo entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento disciplina gli aspetti operativi della concessione, dei controlli e delle competenze regionali.
Infrazioni e sanzioni
Costituisce violazione, tra l’altro, il contrassegnare un prodotto senza autorizzazione, rendere dichiarazioni false, non comunicare le variazioni dei requisiti o continuare a contrassegnare prodotti non più conformi. È inoltre sanzionato il soggetto autorizzato che concede il contrassegno senza i controlli dovuti o che non revoca il diritto nei casi previsti.
Le sanzioni amministrative pecuniarie sono da 10 a 50 milioni di lire per le violazioni commesse dai soggetti richiedenti/beneficiari e da 50 a 100 milioni di lire per le violazioni dei soggetti autorizzati. I proventi confluiscono nel bilancio dell’ERSA e finanziano i laboratori di analisi e le attività promozionali.
Promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali
L’ERSA promuove la diffusione dei prodotti agroalimentari tradizionali anche mediante manifestazioni gastronomiche tradizionali, intese come feste paesane, mercati e altre iniziative analoghe su aree pubbliche non permanenti con attività di promozione, distribuzione, vendita e somministrazione al consumatore finale.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore, l’ERSA deve definire i criteri di finanziamento per tali attività e le modalità di etichettatura dei prodotti inclusi nell’elenco ministeriale richiamato dalla legge.
Commissione tecnica e competenze ERSA
Per gli aggiornamenti annuali successivi a quelli già previsti dal decreto ministeriale richiamato, l’ERSA si avvale di una Commissione tecnica per l’agroalimentare, nominata dal Presidente della Giunta regionale e in carica cinque anni. La legge attribuisce al regolamento attuativo anche l’individuazione delle competenze esercitate dall’ERSA; per il controllo sul territorio l’ente può avvalersi degli Osservatori per le malattie delle piante.
Strade del vino: nozione e contenuti
Le «Strade del vino» sono percorsi segnalati e pubblicizzati con cartelli conformi agli standard UE, lungo i quali si trovano elementi naturali e culturali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico. Esse servono a promuovere i territori a vocazione vinicola come offerta turistica. L’ospitalità lungo tali strade comprende spazi aziendali, degustazioni di vini, prodotti aziendali, prodotti agroalimentari tradizionali e produzioni tipiche con denominazione o indicazione di origine geografica.
Regolamento, disciplinare e Comitato promotore
La Giunta regionale deve approvare il regolamento di attuazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore. Il regolamento definisce standard minimi di qualità, schema tipo del disciplinare, attività informative e promozionali, garanzie per i soggetti partecipanti, criteri per i contributi e competenze dell’ERSA.
Il disciplinare per la costituzione e gestione della Strada è proposto da un Comitato promotore composto da enti locali, camere di commercio, aziende vitivinicole, loro organizzazioni, associazioni di promozione del patrimonio vitivinicolo, aziende agricole e altri operatori o enti interessati. Il Comitato è validamente costituito se almeno il 50% delle aziende vinicole partecipanti è iscritto all’albo previsto dalla legge statale sul vino. La Giunta valuta il disciplinare entro 90 giorni, lo approva e riconosce la Strada previa verifica di conformità al regolamento.
Comitato di gestione e funzionamento
Con l’approvazione del disciplinare e il riconoscimento della Strada, oppure comunque decorsi 120 giorni dalla presentazione del disciplinare, il Comitato promotore diventa Comitato di gestione. Esso realizza e gestisce la Strada nel rispetto del disciplinare, ne promuove la conoscenza, collabora con Regione ed enti locali per l’inserimento negli strumenti di promozione turistica e vigila sull’attuazione delle iniziative.
Rapporti con l’agriturismo e vigilanza
Le attività di ricezione e ospitalità svolte dai soggetti aderenti alle Strade del vino, nonché le attività ricreative, culturali e didattiche delle aziende agricole nell’ambito delle Strade, sono ricondotte alla disciplina agrituristica regionale. La vigilanza prevista per l’agriturismo si estende anche alle aziende autorizzate nell’ambito delle Strade del vino.
Competenze di Comuni e Province
Comuni e Province provvedono alla localizzazione e alla posa in opera della segnaletica lungo le strade di rispettiva competenza, sentiti i Comitati di gestione.
Contributi per le Strade del vino
La Regione può concedere contributi per la creazione e posa della segnaletica, per l’istituzione o l’adeguamento di punti informativi sulle Strade del vino e per materiale promozionale, informativo e pubblicitario anche destinato all’estero. I contributi possono andare ai Comitati di gestione, agli enti locali e alle aziende agricole o vitivinicole singole o associate, fino al 60% della spesa ammissibile. La Giunta stabilisce termini e modalità di presentazione delle domande.
Estensione ad altre produzioni tipiche
La disciplina delle Strade del vino e il relativo regolamento si applicano anche a percorsi destinati alla valorizzazione di altre produzioni tradizionali, tipiche e di qualità del Friuli-Venezia Giulia. In questo caso il Comitato promotore è costituito quando vi partecipi almeno il 50% delle aziende produttrici del prodotto interessato. Per produzioni tipiche e di qualità si intendono solo quelle con DOP o IGP ai sensi della normativa comunitaria richiamata.
Norma finanziaria
Per le attività di promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali è autorizzata una spesa di 300 milioni di lire per l’anno 2000, con copertura mediante prelievo dal fondo globale indicato dalla legge. La previsione finanziaria è riferita quindi a uno specifico esercizio ormai concluso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 29 nov 2000L.R. FVG 22/2000
- Legge · 13 nov 2000L.R. FVG 20/2000
- Legge · 30 ott 2000L.R. FVG 19/2000
- Legge · 22 gen 2001L.R. FVG 1/2001
- Legge · 11 set 2000L.R. FVG 18/2000
- Legge · 2 feb 2001L.R. FVG 2/2001
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →