L.R. FVG 1/2001
Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 64/1986, in materia di interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina friulana sugli interventi di solidarietà in caso di calamità, autorizzando la Regione a organizzare aiuti, forniture e, d’intesa con le regioni colpite, il ripristino di infrastrutture danneggiate. L’applicazione iniziale è riferita agli eventi alluvionali di ottobre-novembre 2000 in Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria.
Modifiche agli interventi urgenti regionali a favore delle popolazioni colpite da calamità
Modifiche agli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite da calamità
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia aggiorna la disciplina degli interventi di solidarietà nazionale in favore delle popolazioni colpite da eventi eccezionali causati da calamità. Interviene sulla legge regionale n. 64 del 1986 per ampliare e precisare i possibili strumenti di sostegno regionale.
Ambito degli interventi di solidarietà
L’Amministrazione regionale è autorizzata a intervenire, nell’ambito della solidarietà nazionale, quando si verificano eventi eccezionali causati da calamità. Gli interventi possono riguardare sia il soccorso immediato alle popolazioni colpite sia attività più ampie di ripristino delle condizioni essenziali di vita.
Tipologie di aiuto previste
La disciplina risultante consente alla Regione di partecipare all’organizzazione degli aiuti e dei soccorsi anche mediante:
- fornitura diretta di medicinali;
- fornitura diretta di attrezzature;
- fornitura diretta di viveri;
- fornitura diretta di generi di conforto.
È inoltre prevista, di concerto con le amministrazioni delle Regioni colpite, la possibilità di intervenire per il totale o parziale rifacimento di opere infrastrutturali danneggiate o distrutte dalle calamità, nonché per ogni altro intervento necessario al ritorno alle normali condizioni di vita.
Procedure e competenze regionali
Gli interventi e le relative modalità attuative sono deliberati dalla Giunta regionale. La loro realizzazione avviene tramite il Fondo regionale per la protezione civile, che costituisce lo strumento operativo per l’attuazione degli aiuti.
Prima applicazione
La legge prevede una prima applicazione per gli interventi di solidarietà destinati alle popolazioni del Piemonte, della Valle d’Aosta e della Liguria colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2000. Questa previsione ha carattere specifico e temporalmente limitato a tali eventi.
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