L.R. FVG 2/2001
Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina il comparto unico del pubblico impiego della Regione Friuli Venezia Giulia e degli enti locali, l’organizzazione dell’AReRaN e la figura del consigliere di parità. Definisce obiettivi di omogeneizzazione contrattuale, regole su organi, controlli, personale e finanziamento dell’Agenzia, nonché nomina, funzioni, durata e supporto al consigliere di parità. Molte disposizioni hanno rilievo storico legato agli esercizi 2000-2005.
Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, AReRaN e consigliere di parità
Comparto unico del pubblico impiego, AReRaN e consigliere di parità
La legge disciplina, per la Regione Friuli Venezia Giulia, il rafforzamento del comparto unico del pubblico impiego regionale e degli enti locali, l’organizzazione dell’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) e l’istituzione del consigliere di parità regionale. Il provvedimento attua una fase di avvio e di coordinamento contrattuale e contiene anche previsioni finanziarie e organizzative di carattere transitorio.
Comparto unico e omogeneizzazione contrattuale
La disciplina conferma l’impianto del comparto unico già previsto dalla legislazione regionale precedente e richiama il protocollo generale di intesa del 14 aprile 2000 come base del processo di contrattazione. L’omogeneizzazione tra il trattamento del personale regionale e quello del personale degli enti locali deve avvenire in sede contrattuale, secondo direttive della Giunta regionale orientate soprattutto a:
- migliorare la qualità dei servizi resi alla collettività regionale;
- favorire assetti contrattuali coerenti con la riforma delle funzioni di Regione ed enti locali;
- valorizzare le diverse funzioni e responsabilità del personale.
Per la parte economica, la legge prevede un processo di equiparazione dei trattamenti tabellari, da concludersi entro il 31 dicembre 2005. L’equiparazione è sostenuta dalla Regione con risorse aggiuntive a partire dall’esercizio finanziario 2001, tenendo conto degli esiti della contrattazione collettiva svolta presso l’AReRaN e della compartecipazione alla spesa da parte degli enti locali.
Organizzazione e funzionamento dell’AReRaN
La legge rafforza il quadro organizzativo dell’AReRaN, prevedendo che l’Agenzia operi con propri regolamenti per disciplinare organizzazione interna, funzionamento e gestione finanziaria. L’organico del personale è determinato dall’Agenzia stessa nei regolamenti interni.
Sono inoltre disciplinati:
- le modalità di assunzione del personale, comprese quelle a tempo determinato, nel rispetto delle regole sul reclutamento nel pubblico impiego statale;
- lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, determinati dalla Giunta regionale sentito il Comitato direttivo;
- il collocamento in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità, per i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato dall’Agenzia;
- la possibilità per l’AReRaN di avvalersi, nei limiti di bilancio, di esperti e collaboratori esterni.
Organi dell’Agenzia, durata e direttore
La legge interviene sulla durata degli organi dell’Agenzia, stabilendo che Presidente e Comitato direttivo restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Il Direttore dell’Agenzia:
- è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta e sentito il Comitato direttivo;
- è conferito con contratto di diritto privato per un massimo di tre anni, rinnovabile;
- richiede laurea in discipline giuridiche o economiche e almeno cinque anni di anzianità dirigenziale in strutture pubbliche o private.
Il trattamento economico del Direttore è determinato dalla Giunta regionale con riferimento a quello dei Direttori di servizio autonomo della Regione. Se l’incarico è conferito a un dipendente pubblico, questi è collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico, con periodo utile ai fini dell’anzianità.
Al Direttore spettano la gestione finanziaria e amministrativa e l’adozione degli atti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno, secondo gli indirizzi del Comitato direttivo e mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse, spesa e controllo. L’incarico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per impedimenti rispetto agli obiettivi programmatici o alle direttive del Comitato direttivo. In caso di assenza, impedimento o vacanza, le funzioni sono esercitate transitoriamente dal coordinatore o, in mancanza, dal Presidente del Comitato direttivo.
Controlli e vigilanza sull’AReRaN
Il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell’Agenzia è affidato a un Collegio dei revisori contabili composto da tre membri effettivi nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta. I componenti restano in carica tre anni.
Sono sottoposti alla verifica della Giunta regionale, secondo la normativa regionale sulla vigilanza degli enti e organismi funzionali, i seguenti atti dell’AReRaN:
- programma di attività;
- bilancio preventivo e variazioni;
- conto consuntivo;
- atti regolamentari e generali;
- deliberazioni di affidamento di consulenze esterne.
I provvedimenti sono trasmessi entro quindici giorni alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, che entro trenta giorni li sottopone alla Giunta con proposta motivata e pareri acquisiti; la Segreteria può chiedere elementi istruttori entro quindici giorni, con sospensione del termine fino alle controdeduzioni dell’Agenzia. Gli atti sono trasmessi contestualmente anche alla Ragioneria generale per il parere di competenza.
Copertura logistica e costi di avvio dell’Agenzia
Per favorire l’immediata operatività dell’AReRaN, l’Amministrazione regionale può mettere a disposizione, nella fase di primo avvio e fino alla piena autonomia funzionale dell’Agenzia, i beni immobili e mobili necessari allo svolgimento dell’attività.
I costi del personale messo a disposizione dell’Agenzia dalle amministrazioni di appartenenza sono anticipati da queste ultime; la Regione ne assicura il rimborso nell’ambito dei trasferimenti agli enti locali, anche tramite un ente capo fila.
Consigliere di parità: nomina, durata e funzioni
La legge istituisce a livello regionale il consigliere di parità in attuazione del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196. La nomina avviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell’Assessore competente.
Sono richiesti requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno quinquennale in materia di:
- lavoro femminile;
- normativa sulle pari opportunità;
- mercato del lavoro.
Il mandato dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. Per l’eventuale rinnovo non si tiene conto di precedenti funzioni svolte come consigliere di parità secondo la normativa previgente. In sede di prima applicazione, la nomina deve avvenire entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Il consigliere continua comunque a esercitare le funzioni fino alla pubblicazione del nuovo nominativo sul Bollettino ufficiale regionale.
Le funzioni comprendono la promozione e il controllo dell’attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro, oltre ai compiti di pubblico ufficiale e agli ulteriori compiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2000.
Integrazione del consigliere di parità negli organismi regionali
Il consigliere di parità è componente di vari organismi regionali e di partenariato, in particolare:
- Comitato programmatico e di verifica dei risultati gestionali;
- Commissione bilaterale per l’impiego;
- Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;
- tavoli di partenariato locale;
- Comitati di sorveglianza previsti dal regolamento (CE) n. 1260/1999;
- concertazione regionale.
È inoltre sostituito l’articolo 82 della legge regionale n. 1/1998, prevedendo che il consigliere di parità sia domiciliato presso l’Agenzia regionale per l’impiego, che assicura la sede e quanto necessario allo svolgimento delle funzioni.
Permessi, indennità e rimborsi del consigliere di parità
Per permessi e indennità si applica la disciplina del decreto legislativo n. 196/2000. Per le missioni svolte nell’esercizio delle funzioni, al consigliere spetta il trattamento di missione previsto per il personale regionale. I relativi oneri gravano sull’Agenzia regionale per l’impiego.
Copertura finanziaria e disposizioni di bilancio
La legge individua specifiche coperture finanziarie a valere sui bilanci pluriennali 2000-2002 e sul bilancio 2000, con riferimento a capitoli e unità previsionali di base indicati nel testo. Le previsioni economiche riguardano in particolare:
- gli oneri derivanti dalla disciplina del personale e del trattamento economico dell’AReRaN;
- gli oneri connessi a permessi, indennità e missioni del consigliere di parità.
Regime complessivo di attualità
Il testo contiene numerose disposizioni di organizzazione e finanziamento legate alla fase di avvio del comparto unico, dell’AReRaN e del consigliere di parità. Diverse previsioni sono ancorate a termini ormai scaduti, in particolare il percorso di equiparazione dei trattamenti tabellari da concludere entro il 31 dicembre 2005 e gli oneri riferiti ai bilanci 2000-2002. Il contenuto conserva valore soprattutto come disciplina storica e di ricostruzione dell’assetto originario degli istituti, più che come fonte operativa attuale.
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