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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31412/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato: nel caso concreto difettava il presupposto che avrebbe imposto la traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall'imputato, essendo stata accertata una sufficiente conoscenza della lingua italiana. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente propone un unico motivo di impugnazione deducendo la nullità della sentenza di primo grado, del decreto di citazione per il giudizio di appello e della sentenza impugnata per mancata traduzione di tali atti in lingua inglese, indicata come lingua parlata e compresa dall'imputato. Sostiene quindi che l'omessa traduzione avrebbe leso il diritto di difesa e determinato la nullità degli atti processuali. La Corte di cassazione rileva però che la Corte territoriale aveva già motivato in modo ampio sulla effettiva adeguata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato, presente in Italia dal 2016, valorizzando le indicazioni della polizia giudiziaria che lo aveva arrestato e le dichiarazioni rese in udienza di convalida, ove egli non aveva chiesto interprete e aveva compreso e risposto alle domande del giudice.

Norme richiamate

  • art. 143 c.p.p.

    La traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall'imputato è necessaria solo quando risulti il presupposto della mancata conoscenza della lingua italiana; se tale presupposto manca, la nullità dedotta non sussiste.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La nullità per omessa traduzione degli atti processuali presuppone la dimostrazione dell'effettiva mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato; in presenza di elementi univoci di comprensione dell'italiano, la doglianza è infondata.
  • Ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua, il giudice può valorizzare dati fattuali quali la permanenza dell'imputato sul territorio nazionale, le informazioni della polizia giudiziaria e il comportamento tenuto in udienza, compresa la mancata richiesta di interprete e la capacità di comprendere e rispondere alle domande.
  • Quando il ricorso per cassazione risulta manifestamente infondato, la Corte lo dichiara inammissibile e applica le conseguenze economiche previste dalla legge, incluse le spese e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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