Sentenza n. 2521/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Questore di Agrigento di sospensione per cinque giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto adottato ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., con il quale era stata disposta la sospensione per cinque giorni dell’attività del locale, a seguito dell’accertata somministrazione di una bevanda alcolica a una minorenne e dell’assenza di adeguati controlli sull’età dei clienti. Ha dedotto la violazione degli artt. 1, 5 e 100 T.U.L.P.S. e dell’art. 3 l. 241/1990. In particolare, ha sostenuto che un singolo episodio, non accompagnato da particolare violenza o allarme sociale, non fosse sufficiente a giustificare la sospensione; che il personale fosse stato temporaneamente disorganizzato durante un controllo di polizia; che gli atti di polizia giudiziaria non costituissero verbali fidefacienti e non avessero efficacia probatoria privilegiata; che il Questore non avesse adeguatamente considerato le misure organizzative successivamente adottate dalla società e il decorso di circa cinquanta giorni dai fatti, in violazione del principio di proporzionalità. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla chiusura del locale. L’amministrazione ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la sospensione era già stata eseguita.
La decisione
Il TAR ha respinto preliminarmente l’eccezione di improcedibilità, ritenendo persistente l’interesse all’annullamento anche dopo l’esecuzione della sospensione, sia perché il provvedimento costituisce un precedente rilevante ai fini dell’eventuale revoca della licenza in caso di reiterazione, sia perché era stata proposta una domanda risarcitoria. Nel merito, ha qualificato la sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. come misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, finalizzata a impedire il protrarsi di situazioni di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica. Per la sua adozione è sufficiente il mero pericolo, senza necessità di accertare la reiterazione della condotta; il potere del Questore è ampiamente discrezionale ed è sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza, sproporzione o travisamento. La vendita o somministrazione di alcolici a una minorenne e l’assenza di adeguati controlli sull’età sono state ritenute circostanze idonee a evidenziare una situazione di pericolosità, anche sulla base di annotazioni e comunicazioni di polizia giudiziaria utilizzabili come elementi indiziari, pur non facendo piena prova dei fatti narrati. Il titolare dell’esercizio è tenuto a vigilare sull’operato dei dipendenti e sulla verifica dell’età dei consumatori, indipendentemente dalla responsabilità personale dell’esercente. È stata esclusa la violazione della proporzionalità, poiché la sospensione di cinque giorni, comminata per un singolo episodio, era inferiore al limite massimo di quindici giorni. La domanda risarcitoria è stata respinta per l’assenza di ingiustizia del danno e, comunque, per l’assenza di colpa dell’amministrazione, considerata l’ampia discrezionalità esercitata e la conformità del provvedimento all’orientamento giurisprudenziale. Ricorso respinto; spese compensate.
Norme richiamate
art. 100 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
La sospensione è una misura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, adottabile anche in presenza di un singolo episodio quando emerga un pericolo per la sicurezza pubblica; non è necessaria la reiterazione della condotta. Il potere del Questore è ampiamente discrezionale ed è sindacabile per manifesta irragionevolezza, sproporzione o travisamento.
art. 100, comma 2, R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.
La sospensione già eseguita conserva rilievo giuridico quale precedente potenzialmente incidente sulla posizione del titolare in caso di reiterazione, sicché non viene meno l’interesse all’impugnazione per il solo esaurimento degli effetti temporanei.
art. 9, comma 3, l. 287/1991
La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
La durata massima ordinaria della sospensione è di quindici giorni; una sospensione di cinque giorni, adottata per un singolo episodio, è stata ritenuta proporzionata.
art. 689 c.p.
La somministrazione di bevande alcoliche a minori di sedici anni costituisce reato e rappresenta un indice della rilevanza pubblicistica della tutela dei minori.
art. 14-ter l. 125/2001
La somministrazione di bevande alcoliche a minori di diciotto anni costituisce illecito amministrativo e può essere valutata dall’autorità di pubblica sicurezza quale indice sintomatico di pericolosità sociale.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento è stata ritenuta sufficiente in relazione all’accertata somministrazione di alcol a una minorenne e all’assenza di adeguati controlli.
Massime di principio
- La sospensione della licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S. ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, ed è finalizzata a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.
- Per l’adozione della sospensione ex art. 100 T.U.L.P.S. è sufficiente il mero pericolo per la sicurezza pubblica; non è necessario dimostrare la reiterazione della condotta, poiché la misura è diretta proprio a prevenire il ripetersi dei fatti pericolosi.
- La somministrazione di bevande alcoliche a un minorenne, accompagnata dall’assenza di adeguati controlli sull’età dei clienti, può costituire un indice sufficientemente grave di pericolosità sociale ai fini della sospensione dell’attività.
- Le annotazioni e le comunicazioni di polizia giudiziaria, pur non facendo piena prova dei fatti narrati, possono essere utilizzate dall’amministrazione nell’esercizio delle proprie competenze e dal giudice come elementi indiziari.
- Il titolare di un pubblico esercizio è tenuto a vigilare sull’operato dei dipendenti e sull’effettiva verifica dell’età dei consumatori; la misura preventiva può essere adottata indipendentemente dall’accertamento di una responsabilità personale dell’esercente.
- L’interesse a impugnare una sospensione temporanea ex art. 100 T.U.L.P.S. permane dopo l’esecuzione della misura, perché il provvedimento può costituire un precedente per successive misure più gravi e perché la proposizione di una domanda risarcitoria mantiene attuale l’interesse alla decisione.
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