Ordinanza n. 300/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di modifica dell’avviso pubblico, chiusura anticipata della procedura, approvazione delle graduatorie definitive e diniego dell’istanza di autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il decreto di approvazione delle graduatorie definitive relativo all’avviso pubblico di sostegno alla digitalizzazione delle imprese, nonché il decreto che aveva modificato l’art. 4.1 dell’avviso, il provvedimento di chiusura anticipata con approvazione delle graduatorie provvisorie e il diniego dell’istanza di autotutela. La censura ritenuta rilevante in sede cautelare riguarda l’irragionevolezza della modifica dell’art. 4.1: l’amministrazione avrebbe sostituito o comunque alterato radicalmente l’originario criterio comparativo fondato sul rapporto MOL/investimenti, ispirato all’efficienza economica e alla qualità economico-finanziaria dei progetti, introducendo la preminenza del criterio cronologico. L’ammissione alla fase istruttoria sarebbe così dipesa dalla capienza, non prevedibile, dello stanziamento al momento della presentazione della domanda. La società è risultata fuori dalla posizione utile per soli quindici minuti, avendo presentato l’istanza alle 13:57, mentre la soglia di capienza era stata raggiunta alle 13:42. È stata inoltre evidenziata l’incoerenza tra la modifica sopravvenuta e la FAQ n. 19, che invitava i concorrenti a non affrettarsi nella presentazione delle domande, nonostante il rischio di esaurimento del plafond fosse ancorato al numero e all’importo delle istanze progressivamente presentate. La ricorrente ha prospettato la lesione dei principi di buon andamento ed efficienza, dell’autovincolo amministrativo, del legittimo affidamento e dei canoni di congruità e coerenza del revirement regolatorio intervenuto nel corso della procedura.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, reputando apparentemente fondata la censura di irragionevolezza della clausola dell’avviso come modificata. Secondo il Collegio, la novella ha inciso radicalmente sull’unico criterio originariamente valorizzato, fondato sul rapporto MOL/investimenti, sostituendolo nella sostanza con l’ordine temporale di presentazione delle istanze e determinando una regressione verso un parametro meno efficiente e meno idoneo a premiare i progetti di maggior pregio economico-finanziario. La commistione tra i criteri è stata giudicata illogica e immotivata, anche alla luce delle indicazioni della FAQ n. 19, ritenute tranquillizzanti e fuorvianti. È stato quindi accolto il motivo cautelare e ordinata la riammissione della ricorrente nella fase istruttoria, ai fini della prosecuzione dell’iter procedimentale. Il TAR ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie che potrebbero subire una decurtazione delle somme spettanti, assegnando quindici giorni per l’espletamento degli adempimenti, trenta giorni per la pubblicazione dell’avviso e dieci giorni dalla pubblicazione per il deposito telematico della documentazione comprovante. È stato precisato che l’omessa notificazione e il successivo deposito dell’integrazione nei termini comportano l’improcedibilità del ricorso. L’amministrazione regionale è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre oneri e accessori. Il merito è stato rinviato alla prima udienza pubblica del febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha accolto la domanda cautelare.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Richiamato per stabilire che l’integrazione del contraddittorio deve essere notificata nel termine assegnato e successivamente depositata.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato per la conseguenza processuale dell’improcedibilità del ricorso in caso di mancato perfezionamento degli adempimenti di integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per l’assegnazione di finanziamenti pubblici, l’amministrazione può modificare i criteri di selezione solo nel rispetto dei limiti derivanti dall’autovincolo, dal legittimo affidamento e dai principi di congruità, coerenza e ragionevolezza.
- La sostituzione, nel corso della procedura, di un criterio comparativo fondato sull’efficienza economico-finanziaria dei progetti con il criterio meramente cronologico di presentazione delle domande può essere irragionevole quando comporti una regressione del livello qualitativo della selezione e non sia adeguatamente motivata.
- È illogica la commistione ex post tra criteri di selezione originari e sopravvenuti quando renda imprevedibile, per i concorrenti, il parametro effettivamente decisivo per l’ammissione alla fase istruttoria o per l’accesso al finanziamento.
- Le indicazioni pubblicate dall’amministrazione nell’ambito di una procedura di finanziamento, comprese le FAQ, possono assumere rilievo nel valutare la coerenza dell’azione amministrativa e la lesione dell’affidamento dei concorrenti, soprattutto quando inducano comportamenti incompatibili con il criterio successivamente applicato.
- L’inserimento cautelare di un concorrente nella platea dei potenziali beneficiari, ove possa incidere sulle somme spettanti ai soggetti già collocati in graduatoria, giustifica l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti mediante pubblici proclami.
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