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Cassazione Penale, Ordinanza n. 38964/2025 del 02/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per ricettazione attenuata. Con il primo motivo ha lamentato la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la fattispecie di ricettazione attenuata ex art. 648, comma 4, c.p. dovesse essere considerata autonomamente ai fini del termine prescrizionale e che, comunque, il reato fosse già prescritto alla data indicata dalla difesa. Con il secondo motivo ha censurato l'affermazione di responsabilità, contestando il dolo e la riferibilità degli animali all'imputato, ritenendo insufficiente la sola disponibilità formale del capannone. Con il terzo motivo ha dedotto l'inutilizzabilità di alcuni atti di polizia giudiziaria asseritamente acquisiti illegittimamente nel fascicolo dibattimentale e ha inoltre prospettato un travisamento della prova.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, ribadendo che il fatto di speciale tenuità nella ricettazione non integra un'autonoma fattispecie, ma una circostanza attenuante che non incide sul termine di prescrizione, da calcolarsi sulla base del massimo edittale della fattispecie base. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la prescrizione era stata sospesa per 194 giorni, con conseguente maturazione solo al 21 giugno 2025, quindi dopo la sentenza di appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché volto a sollecitare una diversa valutazione del merito e della prova, estranea al sindacato di legittimità. Il terzo motivo è stato giudicato aspecifico quanto alla dedotta inutilizzabilità, perché non indicava l'incidenza degli atti contestati sull'esito probatorio complessivo, e comunque inammissibile anche la censura di travisamento della prova, non essendo state dedotte le condizioni richieste per il sindacato in cassazione in presenza di doppia conforme. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, c.p.

    fatto di speciale tenuità

    la ricettazione attenuata non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante che non incide sul calcolo della prescrizione

  • art. 157 c.p.

    la prescrizione va calcolata con riferimento al limite edittale massimo della fattispecie base, senza considerare l'attenuante di speciale tenuità

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione, di una somma alla Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    non è espressamente citato, ma il ricorso mirava a contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che tale rivalutazione è preclusa in cassazione

  • art. 606 c.p.p.

    richiamato implicitamente con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità su travisamento del fatto, inutilizzabilità e vizi motivazionali

  • art. 125 c.p.p.

    non espressamente citato, ma la censura sulla motivazione è stata scrutinata nei limiti dell'ammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di ricettazione, il fatto di speciale tenuità non integra un'autonoma ipotesi di reato, ma una circostanza attenuante: ai fini della prescrizione rileva il massimo edittale della fattispecie base e non quello della forma attenuata.
  • La deduzione della prescrizione è infondata se non considera correttamente le sospensioni del corso del termine estintivo.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa lettura di attendibilità di testimoni, periti e consulenti: il sindacato di legittimità è limitato alla verifica di esistenza e corrispondenza del dato probatorio indicato.
  • La deduzione di inutilizzabilità di un elemento di prova deve essere specifica e deve indicare l'incidenza dell'eventuale espunzione sul quadro probatorio complessivo, attraverso la c.d. prova di resistenza; in difetto, il motivo è inammissibile per aspecificità.
  • Nel caso di doppia conforme, il travisamento della prova è deducibile solo in presenza di specifiche condizioni, ossia quando il giudice d'appello richiami dati non esaminati dal primo giudice oppure quando entrambi i giudici siano incorsi nel medesimo travisamento in modo macroscopico e manifesto.
  • Il ricorso per cassazione che contenga censure di puro fatto è originariamente inammissibile e non consente di aprire un valido rapporto processuale di impugnazione, con preclusione dell'accertamento di sopravvenute cause di non punibilità come la prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

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