Sentenza n. 586/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza quanto al ricorso n. 2742 del 2025: della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli, D.ssa Baici, n. 55/2024 pubblicata in data 13/02/2024, nell’ambito del procedimento R.G. 742/2023, notificata in data 03/03/2025, non appellata, passata in giudicato, ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, ed in particolare: per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 per la ricorrente TRECATE e per l'anno scolastico 2023/2024 per la ricorrente SICILIANO e, per l'effetto, condanna il Ministero resistente a provvedere in tal senso.. quanto al ricorso n. 2957 del 2025: Ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 51/2025 pubblicata in data 30/01/2025, nell'ambito del procedimento rg 834/2024, notificata in data 10/02/2025, non appellata, passata in giudicato con la quale accertava e dichiarava il diritto della ricorrente sig.ra POMATI ANGELICA ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea di sentenze del Tribunale di Vercelli, passate in giudicato, che riconoscevano il diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Sono stati proposti due ricorsi per ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. Il primo riguardava due docenti e l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 55/2024, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente per gli anni scolastici indicati nei rispettivi confronti. Il secondo riguardava una docente e la sentenza del Tribunale di Vercelli n. 51/2025, che aveva accertato il medesimo diritto al beneficio annuo di 500 euro. Le sentenze erano state notificate, non appellate e passate in giudicato. I ricorsi erano stati presentati perché il Ministero non aveva ancora dato esecuzione ai titoli giudiziali. Il TAR ha riunito i ricorsi, rilevando l'identità della motivazione e del dispositivo, ai soli fini organizzativi e di sollecita definizione.
La decisione
Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adempiuto a quanto disposto dalle sentenze del Tribunale di Vercelli. Il TAR ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., non essendo più attuale l'interesse all'ottemperanza. Le spese sono state tuttavia poste a carico del Ministero, poiché l'adempimento è intervenuto soltanto dopo la proposizione dei ricorsi. Per ciascun ricorso sono state liquidate complessivamente in 800 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché con condanna alla refusione del contributo unificato. È stata ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere l'esecuzione di un giudicato.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., per il venir meno dell'interesse attuale alla decisione.
- L'adempimento dell'amministrazione successivo alla proposizione del ricorso per ottemperanza non esclude la condanna alle spese, che possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale o della causalità, quando la proposizione del ricorso si è resa necessaria per ottenere l'esecuzione del giudicato.
- La riunione di ricorsi per ottemperanza aventi identica motivazione e dispositivo può essere disposta per finalità organizzative e di economia processuale, senza alterare l'autonomia delle singole decisioni né incidere sulla liquidazione separata delle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 584/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 585/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 586/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 587/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 588/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 17 mar 2026Sentenza n. 589/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →