Cassazione Civile, Ordinanza n. 10073/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (automobilista)
La controversia
La controversia nasce da un verbale con cui la polizia locale contestava alla parte privata, indicata come coobbligata in solido quale comproprietaria di un veicolo sequestrato, la violazione dell’art. 213, comma 8, cod. strada per circolazione del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo, con ingiunzione al pagamento di una sanzione pecuniaria. In primo grado il giudice di pace respingeva l’opposizione. In appello il tribunale confermava il rigetto ritenendo: da un lato, sanata la nullità della notifica dell’impugnazione; dall’altro, che la sanzione fosse legittima non già in base all’art. 213, comma 8, ma in base all’art. 196 cod. strada, poiché la ricorrente era comproprietaria del veicolo e non aveva provato che la circolazione fosse avvenuta contro la sua volontà. In cassazione la ricorrente deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 196 e 213 cod. strada, sostenendo che la riformulazione dell’art. 213 avesse reso sanzionabile solo il custode nominato del veicolo sequestrato; 2) violazione dell’art. 9 l. 689/1981 e dell’art. 14 preleggi, invocando il principio di specialità e la prevalenza dell’art. 213 sull’art. 196; 3) violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando la condanna alle spese in favore del Comune, che in appello sarebbe stato sostanzialmente contumace e non avrebbe svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente il primo e il secondo motivo e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che gli artt. 213 e 196 cod. strada hanno presupposti e funzioni differenti e non sono in rapporto di genere a specie: l’art. 213 ha funzione prevalentemente preventiva e deterrente, individua i possibili responsabili del veicolo sequestrato e, dopo la modifica normativa, può ricadere sul proprietario, conducente o altro soggetto obbligato in solido, ferma la responsabilità del custode nominato; l’art. 196 ha invece funzione di garanzia e attribuisce ai soggetti ivi indicati, tra cui il comproprietario, la responsabilità economica della sanzione, salvo prova che la circolazione sia avvenuta contro la loro volontà. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la condanna alle spese non può essere pronunciata in favore della parte vittoriosa rimasta contumace e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha cassato la decisione limitatamente al capo sulle spese e ha deciso nel merito eliminando la condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune. Non ha liquidato le spese del giudizio di legittimità per mancata attività difensiva della parte intimata.
Norme richiamate
art. 213, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La norma, nel testo applicabile, non esclude la responsabilità del comproprietario del veicolo sequestrato; opera in un quadro di funzione preventiva e deterrente e individua la responsabilità legata alla circolazione del mezzo sottoposto a sequestro, con riferimento al custode nominato e agli altri possibili responsabili previsti dalla disciplina.
art. 196 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
La disposizione è qualificata come norma di garanzia, collegata alla solidarietà prevista dalla legge n. 689/1981, e rende il comproprietario responsabile del pagamento della sanzione salvo prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
art. 9, comma 1, l. n. 689 del 1981
Il principio di specialità non è applicabile nel senso prospettato dalla ricorrente, perché tra art. 213 e art. 196 cod. strada non vi è rapporto di specialità-regola/ eccezione, ma discipline con funzioni diverse e autonome.
art. 14 disp. prel. c.c.
Richiamato in relazione al criterio interpretativo e al principio di specialità invocato dalla ricorrente; la Corte ne esclude l’utilizzo per sovrapporre l’art. 213 all’art. 196 cod. strada.
art. 156, comma 3, c.p.c.
La nullità della notifica dell’impugnazione è stata ritenuta sanata per effetto della costituzione in giudizio dell’amministrazione e dell’adeguata articolazione delle difese.
R.D. n. 1611 del 1933
Richiamato per la disciplina della rappresentanza in giudizio dell’amministrazione da parte dell’Avvocatura dello Stato nei giudizi di appello.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese presuppone che la parte vittoriosa abbia svolto attività processuale e sostenuto spese; non può essere posta a carico della controparte quando il vittorioso è rimasto contumace e non ha sopportato spese difensive.
art. 384, comma 2, c.p.c.
È stata applicata per la cassazione con decisione nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 3, c.p.c.
Norme sul vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, richiamate per ciascun motivo.
Massime di principio
- La disciplina della responsabilità per circolazione di un veicolo sequestrato va letta distinguendo la funzione preventiva e deterrente della norma sanzionatoria relativa al sequestro dalla distinta funzione di garanzia della norma sulla solidarietà: le due disposizioni possono coesistere e non si escludono automaticamente secondo un rapporto di specialità.
- Il comproprietario di un veicolo sottoposto a sequestro può essere chiamato a rispondere in via solidale del pagamento della sanzione, salvo che provi che la circolazione del mezzo sia avvenuta contro la sua volontà.
- Il principio di specialità non può essere invocato per neutralizzare una disciplina generale di responsabilità solidale quando le norme considerate perseguono finalità diverse e regolano profili non sovrapponibili.
- La condanna alle spese processuali in favore della parte vittoriosa presuppone che essa abbia effettivamente svolto attività difensiva e sostenuto spese; il contumace vittorioso non può ottenere la rifusione delle spese se non ne ha sopportate.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo viziato e decidere essa stessa nel merito eliminando la statuizione illegittima.
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