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Sentenza

Sentenza del 29/04/2015 n. 8674 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IVA dell'anno 1997 e alle sanzioni per omesso o tardivo versamento, contestando, tra l'altro, il difetto di motivazione delle sanzioni e del ruolo, la mancata notifica dell'avviso di pagamento o dell'atto di contestazione, l'assenza o irregolarità della sottoscrizione del ruolo e della cartella, la tardività dell'iscrizione a ruolo e della notifica, la mancata applicazione della continuazione tra le violazioni e varie irregolarità formali della notificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il quinto motivo e, nei limiti indicati in motivazione, il sesto; ha dichiarato inammissibili tutti gli altri motivi. Ha ritenuto non dimostrate o non adeguatamente specificate le censure relative alla motivazione delle sanzioni, alla prova dell'avviso di pagamento, alla continuazione e alle formalità della notifica. Ha inoltre affermato che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non determina la nullità delle cartelle riferite a ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 e che l'omessa indicazione dell'organo competente per il ricorso comporta, al più, la rimessione in termini in caso di errore scusabile. La proposizione del ricorso può sanare eventuali nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 2.625,00 oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    sanzione per omesso versamento nella misura del 30% dell'importo non versato

    Quando la violazione consiste nell'omesso versamento dell'imposta, la sanzione è predeterminata dalla legge e non richiede una valutazione discrezionale dell'amministrazione; sono quindi sufficienti indicazioni sintetiche nel ruolo.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12

    Il principio della continuazione tra più violazioni non è stato applicato nel caso concreto; il relativo motivo è stato dichiarato inammissibile per quesito di diritto non pertinente.

  • L. n. 212 del 2000, art. 7

    L'omessa indicazione dell'organo davanti al quale proporre ricorso non determina la nullità dell'atto, ma può consentire la rimessione in termini se il contribuente è incorso in un errore scusabile. La disciplina dell'indicazione del responsabile del procedimento opera, quanto alla sanzione di nullità, solo nei limiti temporali previsti dalla normativa successiva.

  • D.L. n. 248 del 2007, art. 36, comma 4-ter, convertito dalla L. n. 31 del 2008

    La nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile del procedimento riguarda le cartelle riferite a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008; non si applica ai ruoli anteriori.

  • D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-bis

    Per le dichiarazioni fiscali presentate fino al 31 dicembre 2001, la cartella doveva essere notificata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 26

    La regolarità del ruolo e della notificazione della cartella va valutata secondo le specifiche formalità previste dalla disciplina della riscossione; tuttavia, le irregolarità formali non producono automaticamente la nullità e devono essere dedotte in modo puntuale.

  • Art. 156 c.p.c.

    la proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare la nullità della notificazione dell'atto impositivo per raggiungimento dello scopo dell'atto

    La notifica eventualmente nulla, ma non inesistente, può essere sanata se il destinatario ha comunque conosciuto l'atto e ha potuto difendersi tempestivamente.

  • Art. 366-bis c.p.c. e principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

    Il ricorso per cassazione deve riportare con precisione le censure formulate nei precedenti gradi, indicare gli atti nei quali sono state proposte e formulare quesiti pertinenti; rinvii generici o quesiti non corrispondenti al motivo comportano l'inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre genericamente le contestazioni svolte nei gradi precedenti: occorre indicare puntualmente l'atto processuale, il contenuto della censura e l'errore attribuito alla sentenza.
  • Le irregolarità formali della cartella o della notificazione non determinano automaticamente la nullità; occorre verificare la specifica norma applicabile, la data di consegna del ruolo e se l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
  • L'omessa indicazione del responsabile del procedimento produce effetti diversi a seconda della data di consegna del ruolo: per i ruoli anteriori al 1° giugno 2008, secondo il principio applicato nella sentenza, non comporta nullità.
  • L'omessa indicazione dell'autorità cui ricorrere normalmente non invalida la cartella, ma può giustificare la rimessione in termini quando abbia concretamente causato un errore scusabile.
  • Quando la sanzione è fissata direttamente dalla legge, l'amministrazione non deve motivare una scelta discrezionale inesistente; resta però necessario che il contribuente contesti in modo specifico la violazione dei presupposti o il calcolo.
  • La proposizione tempestiva del ricorso dimostra normalmente la conoscenza dell'atto e può sanare una nullità della notificazione, purché non si tratti di inesistenza giuridica e siano rispettati i termini sostanziali applicabili.
  • La parte che invoca la mancata notifica di un avviso prodromico deve contestare specificamente la prova prodotta dall'amministrazione; in cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione degli accertamenti di fatto.

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