Cassazione Penale, Sentenza n. 2877/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato l'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato per pericolosità sociale in relazione al cumulo pene (7 anni e 10 mesi). Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.), sostenendo che la sua irregolare presenza in Italia è dovuta alla detenzione (non a una scelta volontaria), che ha avuto buona condotta carceraria e percorsi di professionalizzazione, che dispone della disponibilità di uno zio a ospitarlo e che ha ricevuto offerte di lavoro sia in Albania sia un'offerta in Italia non concretamente accettata per effetto dell'espulsione; dunque contesta la valutazione della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo del reclamo già proposto al Tribunale di sorveglianza e manifestamente infondato. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia confutato i fatti ritenuti rilevanti (assenza stabile di permesso di soggiorno con espulsione amministrativa, assenza di attività lavorativa in Italia, gravità delle condanne e precedenti di polizia, mancanza di un radicamento familiare concreto) e abbia solo chiesto una diversa valutazione di tali elementi. La Corte ha richiamato l'uso dei parametri di cui all'art. 133 c.p. per la valutazione della pericolosità e ha affermato che la buona condotta carceraria, senza riscontri di sperimentazione esterna, non è sufficiente a modificare la prognosi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale riferimento per i motivi di impugnazione accampati (lett. b ed e): la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e meramente ripetitivo, quindi inammissibile.
art. 133 cod. pen.
Parametro richiamato per la valutazione della pericolosità sociale: la Corte conferma che il giudizio deve tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere (tra gli altri parametri indicati dall'art. 133).
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione al presupposto per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende: la Corte applica il principio secondo cui il versamento è dovuto in mancanza di elementi che escludano la colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 12 del 31/05/2000 e Sez. 2, n. 14704 del 22/04/2020 richiamate)
Richiamo ai principi secondo cui la Corte di legittimità non può riformulare la valutazione di merito sui fatti, potendo solo verificare l'adeguatezza dell'iter argomentativo; inoltre il giudizio di pericolosità deve attenersi ai parametri di valutazione consolidati.
Massime di principio
- La sola presenza irregolare sul territorio non costituisce automaticamente indice di pericolosità sociale; tuttavia, se essa comporta l'impossibilità di procurarsi mezzi leciti di sussistenza e si somma a precedenti penali gravi e assenza di lavoro, può legittimare una prognosi di pericolosità e misure di sicurezza come l'espulsione.
- La buona condotta carceraria è elemento favorevole ma, da sola e senza verifiche esterne (sperimentazioni, lavoro stabile, rete di supporto), non è sufficiente a escludere la pericolosità sociale o a mutare la prognosi negativa.
- Le offerte di lavoro o mere disponibilità abitativa non concrete e documentate hanno rilevanza limitata; è necessario dimostrare la concreta possibilità di reinserimento (occupazione effettiva, stabile convivenza, supporto familiare comprovato).
- Nel sindacato di legittimità la Corte non rivede la valutazione di merito dei fatti: il ricorso che si limita a chiedere una diversa valutazione degli stessi è spesso dichiarato inammissibile se il giudice ha motivato adeguatamente.
- La gravità dei reati e i precedenti di polizia sono parametri rilevanti per la prognosi di pericolosità (ai sensi dell'art. 133 c.p.) e possono, se combinati con l'assenza di risorse lecite, giustificare misure di sicurezza quali l'espulsione.
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