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Sentenza

Sentenza n. 600/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento al giudicato formatosi sulla sentenza n. 346 del 7.4.2025 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa;

Giustizia amministrativa202502743

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa che riconosceva il diritto alla Carta Docente e alla Retribuzione Professionale Docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 346 del 7 aprile 2025 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Siracusa, notificata al Ministero il 10 giugno 2025 e passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, mediante accredito di euro 2.000,00, nonché il diritto al pagamento di euro 824,34 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, oltre agli accessori. Il Ministero non aveva adempiuto. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato il 16 dicembre 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione. La ricorrente ha quindi dedotto la persistente inosservanza degli obblighi derivanti dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto rispettato il termine dilatorio di 120 giorni, rilevando che tra la notificazione del titolo esecutivo e la notificazione del ricorso erano trascorsi 189 giorni. Ha inoltre accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Giudice del Lavoro, comprovato dall'attestazione di segreteria del 6 agosto 2025, ritenendolo necessario per l'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario. Nel merito, constatata la mancata esecuzione del giudicato, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di emettere la Carta Docente con accredito di euro 2.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, e di pagare euro 824,34 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti, con i relativi accessori, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale competente del Ministero, autorizzandolo a delegare un funzionario apicale, con un ulteriore termine di 60 giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione del 50% in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    Costituisce la base normativa del diritto alla Carta Docente riconosciuto dal giudicato posto in esecuzione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine dilatorio per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione deve essere rispettato anche nel giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il termine risultava ampiamente decorso.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese processuali secondo soccombenza.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario può essere proposta davanti al giudice amministrativo quando il titolo giudiziale contiene obblighi a carico di una pubblica amministrazione, purché la sentenza sia passata in giudicato.
  • Prima di proporre azioni esecutive o il giudizio di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta può prevedere la facoltà di delega a un funzionario apicale dell'amministrazione e un ulteriore termine per l'esecuzione degli obblighi risultanti dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

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