Cassazione Penale, Sentenza n. 39549/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per detenzione di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione. Contestava in particolare: (1) che il gesto di scagliarsi contro una porta fosse soltanto espressione di frustrazione e non integrasse il reato di resistenza perché non diretto contro gli operatori; (2) che l'offerta di denaro trovata (euro 337,50) fosse priva di serietà e fatta per scherno, non dimostrando il dolo specifico necessario per configurare l'istigazione alla corruzione né una plausibile controprestazione.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondato il ragionamento dei giudici di merito secondo cui il gesto autolesionistico, compiuto durante la perquisizione e la verbalizzazione, era finalizzato a coartare gli operanti e dunque integrava il reato di resistenza, in linea con la giurisprudenza di legittimità. Quanto all'offerta di denaro, la Corte ha confermato che, nel contesto della perquisizione e al momento del rinvenimento della somma, l'offerta di 337,50 euro era idonea a costituire uno strumento volto a indurre i pubblici ufficiali a non proseguire l'attività d'ufficio e a sottrarsi alla verbalizzazione, indipendentemente dall'immediato rifiuto. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; la condanna originale (ridotta ai sensi dell'art. 442 c.p.p.) era di anni 2 mesi 8 di reclusione.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Norma richiamata per la qualificazione del reato di detenzione illegale di stupefacenti; la Corte ha confermato la condanna per tale delitto secondo la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito.
cod. proc. pen., art. 442
Richiamato in relazione alla riduzione di pena applicata in sede di merito, confermata dalla Corte di legittimità.
d.l. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Richiamata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti, per disposizioni procedurali introdotte dal decreto.
d.lgs. 150/2022, art. 94, comma 2
Richiamato come norma di proroga procedurale che disciplina la trattazione del ricorso senza intervento delle parti.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 42151 del 09/09/2016 (El Montassir)
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il reato di resistenza può essere integrato anche da condotte autolesionistiche quando siano finalizzate a impedire o contrastare un atto d'ufficio.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 46494 del 23/10/2019 (Faleburle)
Richiamata a supporto del principio che l'entità e il contesto di un'offerta di denaro possono rendere l'offerta idonea a ostacolare l'attività di polizia giudiziaria e configurare istigazione alla corruzione.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015 (Shirman)
Ulteriore richiamo giurisprudenziale relativo alla valutazione della rilevanza penale di offerte di denaro in contesti di attività di polizia giudiziaria.
Massime di principio
- Un gesto autolesionistico compiuto durante attività di polizia (perquisizione, verbalizzazione) può integrare il reato di resistenza se è idoneo e diretto a ostacolare l'operato dei pubblici ufficiali; non è necessario che sia fisicamente diretto contro gli operatori.
- L'offerta di denaro fatta durante un intervento di polizia può integrare l'istigazione alla corruzione se, nel suo contesto temporale e materiale, mira a indurre i pubblici ufficiali a non procedere o a soprassedere, anche se l'offerta viene immediatamente rifiutata.
- La valutazione della "serietà" dell'offerta (dolo e plausibile controprestazione) va fatta considerando il contesto fattuale, l'ammontare e il momento dell'offerta; la pretesa di "scherno" o la mancanza di esplicita controprestazione non esclude automaticamente la rilevanza penale.
- In Cassazione non è consentito sollecitare una rivalutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito se la questione è essenzialmente di valutazione probatoria; la revisione è possibile solo per vizi di diritto o motivazione inammissibili.
- Nel contestare condotte durante atti di polizia, è determinante dimostrare (con elementi concreti) l'assenza di finalità intimidatoria o corruttiva, posto che la Corte valuta l'idoneità dell'atto a ostacolare l'attività di ufficio nel contesto in cui è avvenuto.
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