Sentenza n. 3750/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TRGA per la Provincia di Trento n. 23/2024, che aveva respinto il ricorso contro il decreto di rigetto del ricorso gerarchico avverso l'ammonimento orale del Questore di Trento
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante contestava la sentenza di primo grado e il provvedimento di ammonimento orale deducendo difetto di istruttoria, insufficienza e apparenza della motivazione, travisamento delle risultanze procedimentali e valutazione parziale degli elementi acquisiti. In particolare, lamentava che l'amministrazione avesse attribuito rilievo quasi esclusivo alle dichiarazioni della persona offesa, senza individuare puntualmente le condotte asseritamente persecutorie, la loro reiterazione e la concreta incidenza sulle abitudini di vita della destinataria. Deduceva inoltre che non fossero state adeguatamente considerate le relazioni di servizio che escludevano la sussistenza dei presupposti dell'ammonimento, le dichiarazioni favorevoli della figlia, le circostanze relative all'interruzione dei rapporti con la persona offesa e la perizia grafologica di parte che escludeva, con elevata probabilità, la riferibilità all'appellante delle lettere anonime. Contestava altresì la mancata audizione di ulteriori soggetti e la mancata dimostrazione di un perdurante e grave stato d'ansia, di un mutamento significativo delle abitudini di vita e di condotte reiterate e sistematiche. La controinteressata eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e per tardiva o indebita produzione documentale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto le eccezioni processuali della controinteressata. Ha ritenuto ammissibile la produzione documentale in appello ai sensi dell'art. 104 c.p.a., poiché i documenti non erano realisticamente disponibili all'appellante in primo grado, e ha ritenuto specifici i motivi d'appello, essendo chiaramente individuabili le statuizioni censurate e le ragioni della critica. Nel merito, ha accolto il primo motivo relativo al difetto di istruttoria e di motivazione. Il Collegio ha affermato che l'ammonimento orale è una misura preventiva e dissuasiva, per la quale non occorre la piena prova della responsabilità penale, essendo sufficiente un quadro indiziario attendibile; tuttavia, proprio la natura indiziaria del giudizio impone un'istruttoria seria, completa e imparziale e una motivazione adeguata ai sensi dell'art. 3 della l. 241/1990. Nel caso concreto, l'amministrazione aveva fondato la misura quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della richiedente, senza confrontarsi criticamente con le relazioni di servizio di segno contrario, con le dichiarazioni della figlia, con gli ulteriori soggetti indicati dall'appellante e con la perizia grafologica contraria. Non erano inoltre adeguatamente dimostrate la reiterazione sistematica delle condotte, il perdurante e grave stato d'ansia e la significativa alterazione delle abitudini di vita. È stata quindi annullata la sentenza di primo grado e, per effetto, il provvedimento impugnato, con obbligo per la Questura di Trento di riesaminare l'istanza previa adeguata istruttoria e nel rispetto delle garanzie procedimentali. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38
La disposizione costituisce la base normativa dell'ammonimento orale del Questore, misura preventiva e dissuasiva rispetto a condotte potenzialmente riconducibili agli atti persecutori; non richiede la piena prova della responsabilità penale, ma un quadro istruttorio indiziario attendibile.
art. 612-bis c.p.
La fattispecie amministrativa dell'ammonimento tende a sovrapporsi a quella penale degli atti persecutori, pur operando con uno standard probatorio diverso e preventivo.
art. 3 l. 241/1990
Impone un'adeguata motivazione dei provvedimenti di ammonimento e, più in generale, delle determinazioni discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza; la motivazione deve confrontarsi criticamente con gli elementi istruttori di segno contrario.
art. 104 c.p.a.
Consente l'ammissione in appello di nuovi mezzi di prova quando non fossero realisticamente producibili in primo grado o quando la loro rilevanza sia emersa solo nel grado successivo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali nell'oscuramento disposto dalla sentenza.
Massime di principio
- L'ammonimento orale del Questore è una misura preventiva e dissuasiva che può essere adottata sulla base di un quadro indiziario attendibile, senza necessità della piena prova della responsabilità penale per il reato di atti persecutori.
- La natura indiziaria e preventiva del giudizio sull'ammonimento non riduce, ma rafforza, l'obbligo dell'amministrazione di svolgere un'istruttoria seria, completa e imparziale, esaminando criticamente gli elementi acquisiti da entrambe le parti.
- Il provvedimento di ammonimento è illegittimo quando valorizza unilateralmente le dichiarazioni della persona offesa e omette di confrontarsi con relazioni di servizio, dichiarazioni testimoniali e consulenze tecniche di segno contrario, soprattutto quando tali elementi incidono sui presupposti della misura.
- Il superamento di esiti istruttori contrari alla misura preventiva richiede una motivazione rafforzata, puntuale e idonea a spiegare le ragioni per cui gli elementi di segno opposto vengono disattesi.
- Ai fini dell'ammonimento devono risultare adeguatamente verificati e motivati gli elementi sintomatici della fattispecie persecutoria, tra cui la reiterazione delle condotte, il perdurante e grave stato d'ansia o il fondato timore della persona offesa e una significativa alterazione delle sue abitudini di vita.
- Il giudice d'appello può ammettere nuovi documenti quando la parte dimostri che non erano realisticamente disponibili o producibili in primo grado; l'onere di specificità dei motivi d'appello è assolto quando siano riconoscibili le statuizioni censurate e le ragioni della critica, senza necessità di formule sacramentali.
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