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Sentenza

Sentenza n. 177/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 414/2024 del 08.05.2024.

Giustizia amministrativa202501341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 414/2024, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, n. 414/2024, divenuta irrevocabile. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il Ministero ha provveduto al pagamento dovuto. La ricorrente ha quindi dichiarato l'intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché il pagamento sopravvenuto ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale azionata nel giudizio di ottemperanza. Applicando l'art. 34, comma 5, c.p.a., il Collegio ha rilevato che non residuava alcuna utilità concreta nella prosecuzione del giudizio. Il Ministero è stato comunque condannato, secondo la regola della soccombenza virtuale e causale, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se effettivamente versato. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto non esclude la condanna alle spese dell'amministrazione, quando la necessità del ricorso sia stata determinata dalla sua precedente mancata esecuzione del titolo giudiziale; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione secondo il criterio della soccombenza.
  • Quando l'amministrazione adempie solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere e condannare comunque l'amministrazione alla restituzione del contributo unificato e al pagamento delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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