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Sentenza

Sentenza n. 261/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione giudiziale, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti. e consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202500394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: eventuale diniego o mancato riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella relativa base di calcolo sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. L'INPS si è costituito resistendo al ricorso. La questione concerneva, in particolare, la spettanza del beneficio agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare cessati dal servizio a domanda; l'incidenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; gli effetti abrogativi dell'art. 2268, comma 1, n. 872, del Codice dell'ordinamento militare rispetto all'art. 11 della legge n. 231/1990 e alla disciplina previgente; nonché la natura del termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata, richiamando la propria giurisprudenza consolidata e quella conforme del Consiglio di Stato. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire il beneficio economico dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e ha riconosciuto l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo tali scatti nella base di calcolo. Il giudice ha precisato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non ha fatto rivivere la precedente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso; e che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis non ha natura decadenziale, essendo funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'INPS è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Riconosce il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare; il termine per la domanda di collocamento in quiescenza non è decadenziale, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Disciplina la base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non si applica al calcolo dell'indennità di buonuscita.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare)

    L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della disposizione previgente nella formulazione originaria e, quindi, non reintroduce la limitazione del beneficio alle sole cessazioni per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Impone all'amministrazione soccombente il rimborso del contributo unificato nella misura versata, all'atto del passaggio in giudicato della sentenza.

  • art. 21 l. n. 248/2006

    Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002 in materia di rimborso del contributo unificato.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata in presenza di giurisprudenza consolidata e dei relativi presupposti.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né esclude l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita.
  • L'abrogazione dell'art. 11 della legge n. 231/1990 da parte dell'art. 2268, comma 1, n. 872, del Codice dell'ordinamento militare non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio; pertanto, non è vigente una limitazione ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per presentare la domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al beneficio dei sei scatti, ma è funzionale esclusivamente alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiEfficacia ed esecutorietà

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