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Sentenza

Sentenza del 29/09/2021 n. 26340 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro relativi alla sentenza del Tribunale di Nola n. 935/2012, per carenza di motivazione e inesattezza del calcolo dell'imposta (mancata indicazione del tribunale emittente la sentenza, assenza di esplicitazione del criterio di calcolo che giustificasse l'importo liquidato di €450.359,00 e discordanza rispetto all'aliquota proporzionale del 3% sugli importi di condanna; contestazione inoltre della tempestività e dell'ammissibilità dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi a tardività e inammissibilità dell'appello dell'Agenzia (l'appello era stato consegnato all'ufficio postale il 19/11/2013 e la prova tratta dal sito poste.it è inidonea a prevalere sul timbro postale). Tuttavia ha accolto i primi due motivi riguardanti la carenza motivazionale degli avvisi di liquidazione: gli avvisi non esplicitavano in modo autosufficiente e comprensibile i presupposti di fatto e i criteri di calcolo (imponibile, aliquota applicata e modalità di determinazione) in relazione alla complessità della sentenza che conteneva più capi di condanna e quote di responsabilità solidale. Per questo la Corte ha cassato la sentenza impugnata della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario dei contribuenti annullando gli avvisi di liquidazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 341 del 1990

    Richiama principi generali di motivazione amministrativa applicabili agli atti tributari; la motivazione deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    L'atto dell'amministrazione deve essere motivato con i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche; il principio vale anche per gli avvisi di liquidazione tributaria.

  • D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico imposta di registro)

    art. 8 (Tariffa parte prima); art. 37; art. 52, comma 2-bis; art. 54, comma 5; art. 57

    Disciplina la tassazione degli atti giudiziari: l'avviso di liquidazione deve, in concreto, consentire la conoscenza della base imponibile, dell'aliquota applicata e dell'imposta; se la motivazione richiama altro atto non conosciuto dal contribuente, questo dovrebbe essere allegato salvo che il contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    Fissa i requisiti formali dell'impugnazione nel processo tributario: l'appello deve essere specifico ma la riproposizione delle ragioni già sostenute può essere sufficiente se l'atto di gravame consente di ricavare inequivocabilmente le ragioni di censura.

  • Codice di procedura civile

    art. 342; art. 384; art. 395 c.p.c. (richiamati in motivazione)

    Richiami procedurali: art.342 in tema di discussione orale (richiamato insieme alle norme processuali), art.384 consente decidere nel merito in sede di cassazione se non necessari accertamenti ulteriori; art.395 n.4 disciplina revocazione per errore di percezione.

Massime di principio

  • L'avviso di liquidazione per imposta di registro su atti giudiziari deve fornire, in modo autosufficiente o per relationem in modo chiaro, gli elementi essenziali: identificazione univoca dell'atto giudiziario, la base imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta calcolata.
  • Non è sempre obbligatoria l'allegazione della sentenza all'avviso: se il provvedimento è noto o agevolmente conoscibile dal contribuente l'amministrazione può richiamarlo, ma l'avviso deve comunque consentire al contribuente di comprendere immediatamente e precisamente i criteri di liquidazione; in presenza di complessità la sola richiamata formale può risultare insufficiente.
  • Se il contribuente contesta specificamente la carenza motivazionale e la non intellegibilità del calcolo, il giudice di merito è tenuto a valutare sostanzialmente la congruità motivazionale dell'avviso, anche esaminando se l'allegazione della sentenza sia effettivamente idonea a spiegare il calcolo.
  • In giudizi complessi con più parti, responsabilità solidale o plurime voci di condanna, l'amministrazione deve esplicitare come ha imputato e calcolato la quota di imposta riferibile al singolo contribuente raggiunto dall'avviso.
  • La prova della tempestività della consegna all'ufficio postale si fonda sul timbro datario dell'ufficio che ha preso in consegna l'atto; la stampa dal sito Poste.it non è idonea a sostituirsi al timbro postale.
  • La semplice riproposizione in appello delle ragioni già svolte in primo grado non esclude in tutto l'appello: in materia tributaria essa può essere sufficiente a soddisfare il requisito di specificità quando il dissenso riguarda la decisione nella sua interezza e le ragioni di censura risultano, nel complesso, inequivocabili.

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