Cassazione Penale, Sentenza n. 40257/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca disposta in esecuzione, relativa a un locale commerciale e appezzamenti di terreno intestati a Fruttaldo Ada e a un appezzamento intestato a Imbriani Nicola, addebitata in relazione alla condanna di Imbriani per il reato di cui all'art. 416-bis. I ricorrenti sostenevano che era emerso un novum (dichiarazioni del collaboratore Perrone Roberto) che escludeva l'utilizzo della Cooperativa Imbriani per il reimpiego di proventi illeciti del clan Polverino e che molti acquisti erano avvenuti con risorse lecite (donazione da parte della madre, acquisti da parte di terzi, attività imprenditoriale precedente alla contestata partecipazione al clan). Fruttaldo inoltre contestava che non fosse stata adeguatamente verificata la liceità delle provviste per gli acquisti.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati infondati e rigettati. La Corte ha ritenuto che il presunto novum (dichiarazioni di Perrone) non fosse idoneo a scardinare il solido quadro probatorio che aveva portato alla confisca, essendo le dichiarazioni di portata generica e inconcludente rispetto alle motivazioni già poste a base della confisca. La Corte ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo il quale, quando un'attività imprenditoriale si è sviluppata e ampliata con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, ne risulta 'contaminato' tutto il capitale sociale e il patrimonio aziendale, rendendo irrilevante l'iniziale liceità delle quote versate dai soci. Sul punto relativo al terreno pervenuto per donazione, la Corte ha rilevato che la confisca è coperta da giudicato e che non è stato prodotto alcun novum idoneo; pertanto la censura è inammissibile. Quanto alla posizione di Fruttaldo, la Corte ha osservato che la ricorrente non ha affermato di essere titolare di un diritto reale anteriore e non ha fornito prova della buona fede, né ha distinto le proprie argomentazioni da quelle già valutate nei provvedimenti impugnati. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Fondamento della condanna per associazione di tipo mafioso; la condanna definitiva per 416-bis rende rilevante, ai fini ablativi, il contesto criminale in cui si sono svolte le attività imprenditoriali dell'imputato
art. 240-bis cod. pen.
Norma collegata alle misure patrimoniali e alla confisca (richiamata nel ricorso); utilizzata come riferimento per i profili di liceità/illeciti dei proventi nell'ambito della confisca
art. 1-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (d.lgs. antiracket/antimafia)
Norma richiamata a sostegno delle deduzioni connesse alla normativa antimafia e alle misure ablative; contestata nel ricorso come presunta violazione di legge
art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (convertito con legge 7 agosto 1992 n. 356)
Norma di riferimento in materia di esecuzione della confisca: la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi di questa disposizione è suscettibile di revoca solo per novità effettive non valutate nel giudicato
Principio giurisprudenziale sulla confisca di prevenzione/allargata
Se un'attività imprenditoriale si è sviluppata ed espansa con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione mafiosa, l'intero patrimonio aziendale e il capitale sociale risultano 'contaminati' e sono soggetti a confisca, essendo normalmente impossibile distinguere la parte di profitto di origine lecita da quella di origine illecita
Massime di principio
- Per ottenere la revoca di una confisca coperta da giudicato occorre allegare e provare un novum probatorio concreto e specifico, non semplici reiterazioni o dichiarazioni generiche già implicitamente valutate dal giudice.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia costituiscono novum solo se hanno portata specifica e documentabile tale da incidere concretamente sulle motivazioni che hanno giustificato la misura ablativa; dichiarazioni vaghe o contrastanti possono essere ritenute insufficienti.
- Quando un'impresa si è sviluppata con l'ausilio o sotto la protezione di un'associazione mafiosa, la giurisprudenza consente di ritenere 'contaminato' l'intero patrimonio aziendale: l'iniziale liceità delle quote versate non esclude l'ablazione del patrimonio risultante dall'attività imprenditoriale corrispondente.
- Se un bene è già stato sottoposto a confisca con giudicato, le contestazioni relative a titoli di provenienza (donazione, acquisto da terzi) richiedono la dimostrazione di fatti nuovi e non valutati, nonché documentazione specifica e tempestiva; altrimenti le censure sono inammissibili.
- Il terzo che rivendichi diritti reali su beni confiscati ha l'onere di provare l'anteriorità del titolo rispetto al provvedimento ablatorio e la propria buona fede incolpevole; senza tali elementi, la richiesta di conservazione del diritto è destinata a essere respinta.
- In sede esecutiva la valutazione delle prove e del nesso tra attività imprenditoriale e contesto mafioso è rigorosa: non basta la mera possibilità di spiegazioni lecite, occorre dimostrare in modo probatorio e nuovo l'assenza di collegamenti con risorse di provenienza illecita.
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