Ordinanza n. 1805/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli effetti della procedura di evidenza pubblica e l’avvio della gestione demaniale da parte della società controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR che aveva respinto la sua domanda cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza d’appello emerge che la società lamentava il pregiudizio derivante dalla perdita degli introiti economici della stagione balneare 2026 e contestava, in via cautelare, l’avvio dell’attività di gestione del bene demaniale da parte della società risultata vincitrice della procedura di evidenza pubblica. Le strutture di non facile rimozione erano state riconsegnate al Comune e successivamente affidate alla società controinteressata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a., ritenendo prima facie insussistente il periculum in mora. Fino all’udienza di merito fissata dal TAR per il 7 ottobre 2026, il Comune non potrà realizzare nuove opere di non facile rimozione né procedere alla demolizione delle strutture esistenti; queste ultime, già riconsegnate dall’appellante e affidate alla società controinteressata, restano quindi vincolate alla non demolizione. La perdita degli introiti della stagione balneare 2026 è stata qualificata come pregiudizio meramente patrimoniale, suscettibile di ristoro per equivalente e dunque non irreparabile. Nel bilanciamento degli interessi, l’interesse pubblico all’avvio della gestione del bene demaniale da parte dell’aggiudicataria è stato ritenuto prevalente rispetto all’interesse economico della società appellante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare; nel caso concreto l’appello è stato respinto per l’insussistenza, prima facie, del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, la perdita di utilità economiche o di introiti derivanti dalla gestione di un’attività costituisce, di regola, un pregiudizio patrimoniale risarcibile per equivalente e non integra per ciò solo un danno irreparabile.
- Il periculum in mora è insussistente quando, nelle more del giudizio di merito, l’amministrazione non può realizzare nuove opere di non facile rimozione né demolire le strutture esistenti, così preservando la situazione materiale rilevante ai fini della decisione.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico all’avvio della gestione di un bene demaniale da parte dell’operatore risultato vincitore di una procedura di evidenza pubblica può prevalere sull’interesse economico del precedente gestore, quando quest’ultimo sia suscettibile di ristoro per equivalente.
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