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Ordinanza

Ordinanza n. 2135/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento con riferimento al ricorso introduttivo del giudizio: - della Delibera di aggiudicazione n. 3281/DG del 7 luglio 2025, nella parte in cui ha aggiudicato il LOTTO n. 1 – n. 6 ecografi, alla Medimed s.r.l.; − di tutti i verbali di gara nn. 1-4 e segnatamente del verbale n. 1 con il quale il seggio di gara ha ammesso Medimed al prosieguo della gara ritenendola in possesso del requisito di capacità tecnico professionale di cui all’art. 7.3 del Disciplinare di gara nonché del verbale n. 3 di Commissione Tecnica di Gara riunitasi in seduta riservata in data 24/06/2025, tuttora non osteso e quindi non conosciuto, con il quale la suddetta Commissione Tecnica ha ritenuto conforme l’offerta presentata da Medimed srl; - ove e per quanto occorra, della comunicazione di aggiudicazione dell’8.07.2025; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale ovvero connesso; nonché ai sensi dell’art. 116, comma 2, C.P.A., per l’accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a tutta la documentazione di gara, ivi compresa la documentazione afferente l’offerta tecnica presentata dalla controinteressata e a tutti gli allegati alla stessa non ostesi dalla stazione appaltante, nonché al verbale di seduta riservata n. 3; e per la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente ad esibire i suddetti documenti e per la condanna dell’Amministrazione resistente al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti all’illegittimità dei provvedimenti impugnati: − in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, con annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria d’inefficacia del contratto ove stipulato, per il quale la stessa ricorrente sin d’ora manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.; − in ogni caso, per equivalente economico, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara. con riferimento al ricorso per motivi aggiunti: - della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. e depositata in giudizio dall’Amministrazione resistente in data 30.09.2025, e più precisamente del verbale n. 3 di Commissione Tecnica di Gara riunitasi in seduta riservata in data 24.06.2025 (doc. 17), con il quale la suddetta Commissione Tecnica ha ritenuto conforme l’offerta tecnica presentata da Medimed s.r.l., con riferimento in particolare alla: i) relazione tecnica generale (doc. 18); ii) brochure IT_Navi s (doc. 19); iii) relazione tecnica particolareggiata di equivalenza (doc. 20) ; iv) equivalenza generica (doc. 21); - nonché per l’annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto d’appalto stipulato; e per la condanna dell’Amministrazione resistente al ristoro dei danni patiti e patendi conseguenti all’illegittimità dei provvedimenti impugnati: − in forma specifica, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., con l’aggiudicazione della gara in favore della ricorrente, con annullamento e/o caducazione ovvero declaratoria d’inefficacia del contratto ove stipulato, per il quale la stessa ricorrente sin d’ora manifesta l’interesse al subentro ex art. 122 c.p.a.; − in ogni caso, per equivalente economico, anche in considerazione della perdita di chance e delle spese di partecipazione alla gara.

Giustizia amministrativa202501906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto n. 1 per la fornitura di sei ecografi a un’impresa concorrente, unitamente agli atti di gara e al contratto d’appalto

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 1, contestando l’ammissione dell’aggiudicataria e la conformità della relativa offerta tecnica ai requisiti del capitolato, con particolare riguardo a specifiche funzionalità degli ecografi e all’equivalenza di alcune soluzioni tecniche proposte. Ha inoltre chiesto l’accesso alla documentazione di gara non inizialmente ostesa, l’annullamento o la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente. Con motivi aggiunti ha impugnato la documentazione successivamente depositata dall’amministrazione, inclusi il verbale della commissione tecnica e gli allegati all’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Ai fini della decisione sul merito, il TAR aveva già disposto una verificazione tecnica ex art. 66 c.p.a. sui dispositivi offerti, riguardante la presenza di determinate caratteristiche e la funzionale equivalenza di alcune soluzioni rispetto alle prescrizioni del capitolato. Il verificatore originariamente designato ha comunicato l’impossibilità sopravvenuta di svolgere l’incarico per motivi personali, chiedendone la revoca.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha ritenuto giustificata la rinuncia del verificatore originario e lo ha esonerato dall’incarico. Considerata l’assoluta necessità dell’accertamento tecnico-funzionale già disposto per decidere la causa, ha nominato quale nuovo organo verificatore il Direttore della Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico G. Rodolico - San Marco di Catania, con facoltà di delega a un dirigente medico o specialista della medesima struttura dotato di adeguate competenze. Sono stati confermati l’oggetto e i quesiti della verificazione, relativi alla conformità di specifiche caratteristiche degli ecografi e all’equivalenza funzionale delle soluzioni offerte dall’aggiudicataria. Il nuovo verificatore dovrà operare nel contraddittorio, consentendo alle parti di nominare consulenti tecnici, acquisire la documentazione utile, svolgere le operazioni entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e depositare la relazione entro i successivi trenta giorni, tenendo conto delle osservazioni delle parti. L’amministrazione dovrà consegnare la documentazione necessaria. È stato confermato l’anticipo di euro 1.000,00, provvisoriamente posto a carico della ricorrente. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 28 gennaio 2027.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione, individuando un organismo o soggetto dotato di specifiche competenze tecniche, quando l’accertamento è necessario per la decisione della controversia.

  • art. 20 c.p.a.

    munus publicum obbligatorio per legge

    Il conferimento dell’incarico di verificatore costituisce un munus publicum obbligatorio e non è rinunciabile se non per un giustificato motivo riconosciuto dal Tribunale.

  • art. 66, comma 3, c.p.a.

    anticipo sul compenso del verificatore pari a € 1.000,00

    Consente di porre provvisoriamente a carico di una parte l’anticipo sul compenso del verificatore, ferma la successiva liquidazione definitiva.

  • art. 71, secondo comma, d.P.R. n. 115/2002

    a pena di decadenza, nel termine di giorni cento dal compimento delle operazioni

    La domanda di liquidazione del compenso del verificatore deve essere depositata entro cento giorni dal compimento delle operazioni, a pena di decadenza.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    accertamento del diritto della ricorrente ad accedere a tutta la documentazione di gara

    È stato richiamato quale base processuale della domanda di accesso proposta nel corso del giudizio mediante motivi aggiunti o domanda connessa.

  • artt. 121 e 122 c.p.a.

    aggiudicazione della gara in favore della ricorrente; declaratoria d’inefficacia del contratto

    Sono stati richiamati dalla ricorrente a fondamento delle domande di tutela in forma specifica e di declaratoria di inefficacia del contratto, senza che il TAR le abbia ancora decise.

Massime di principio

  • Quando la decisione del merito dipende da accertamenti tecnici funzionali sulla conformità dell’offerta ai requisiti del capitolato, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a. e rinviare la causa dopo aver acquisito la relazione tecnica.
  • Il verificatore designato deve essere un organismo pubblico estraneo alle parti e dotato di competenze specifiche e qualificate rispetto all’oggetto dell’accertamento.
  • L’incarico di verificatore costituisce un munus publicum obbligatorio e può cessare prima dell’esecuzione soltanto in presenza di un giustificato motivo riconosciuto dal giudice.
  • Le operazioni di verificazione devono svolgersi nel pieno rispetto del contraddittorio, con preventiva comunicazione alle parti e facoltà di nominare consulenti tecnici di fiducia, i quali possono assistere alle attività peritali.
  • In caso di sostituzione del verificatore, il giudice può confermare l’oggetto e i quesiti già formulati, fissando nuovi termini per lo svolgimento delle operazioni e il deposito della relazione conclusiva.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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