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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25519/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna la sentenza del Giudice di Pace che aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 612 c.p. per mancanza della condizione di procedibilità, ritenendo che si fosse verificata remissione tacita della querela. Il motivo unico lamenta la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio: il Giudice di Pace avrebbe anticipato l'orario dell'udienza fissata (10:15), dichiarando la remissione tacita e chiudendo il verbale prima che il difensore della persona offesa, regolarmente notificato e giunto in aula alle 10:10 con procura, potesse costituirsi; da ciò deriverebbe la nullità della sentenza per mancata garanzia del contraddittorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando la sentenza del Giudice di Pace e rinviando il giudizio al Giudice di Pace di Termini Imerese. I giudici di legittimità hanno rilevato che l'udienza era stata effettivamente celebrata in orario anticipato rispetto a quanto fissato, impedendo alla persona offesa di esercitare il diritto di difesa e di costituirsi nonostante la regolare notifica; in tali condizioni non poteva ritenersi perfezionata la remissione tacita della querela. La Corte ha richiamato la necessità dell'avviso preventivo circa le conseguenze della mancata comparizione e le disposizioni che sanciscono la nullità quando sono lesi l'intervento delle parti private e la corretta citazione. Per questi motivi la sentenza è stata annullata con rinvio ai sensi degli artt. indicati.

Norme richiamate

  • art. 612 cod. pen.

    Norma del reato contestato; la sentenza impugnata aveva dichiarato la non procedibilità per mancanza della condizione richiesta a causa della remissione della querela.

  • art. 152 cod. pen.

    Distingue la remissione di querela 'processuale' e 'extraprocessuale' e contempla la remissione tacita quando il querelante compie fatti incompatibili con la volontà di persistere (es. mancata comparizione); tuttavia tale effetto richiede che il querelante sia stato preventivamente avvisato delle conseguenze della sua assenza.

  • art. 555 comma 3 cod. proc. pen.

    Prevede che, in occasione della udienza di citazione a giudizio per reati perseguibili a querela, il giudice verifichi la disponibilità del querelante a rimettere la querela e dell'imputato ad accettare la remissione; costituisce base normativa per l'obbligo informativo del giudice.

  • art. 90-bis comma 1 lett. n) cod. proc. pen.

    Impone all'autorità giudiziaria di informare la persona offesa, sin dal primo incontro, della possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela, e quindi supporta l'obbligo di avviso circa le conseguenze della mancata comparizione.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Sanziona con nullità l'inosservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza delle parti private e la citazione della persona offesa; applicata per argomentare la nullità della sentenza emessa senza consentire l'intervento della parte privata.

  • art. 419 co. 7 cod. proc. pen.

    Stabilisce che la mancata notificazione all'imputato e alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza (giorno, ora, luogo) è causa di nullità; richiamato per affermare che l'anticipazione dell'udienza integra una violazione rilevante.

  • SS.UU., sent. 21 luglio 2016, n. 31668

    La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la mancata comparizione del querelante previamente ed espressamente avvertito che la sua assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita integra remissione tacita; conferma l'obbligo di avviso da parte del giudice.

  • art. 623 co. 1 in relazione agli artt. 569 co. 4 e 604 co. 4 cod. proc. pen.

    Norme richiamate come base per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per le nullità rilevate e per il nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La remissione tacita della querela (per es. la mancata comparizione del querelante) può produrre estinzione del reato solo se il querelante è stato previamente e chiaramente avvisato che la sua assenza sarebbe stata considerata come volontà di rimettere la querela.
  • Se il giudice anticipa l'orario di inizio dell'udienza rispetto a quello fissato e ciò impedisce alla persona offesa (o al suo difensore) di costituirsi, la decisione resa può essere nulla per violazione del diritto di difesa e del contraddittorio.
  • L'anticipazione dell'udienza che impedisca l'intervento della parte privata equivale, sotto il profilo sostanziale, a omessa citazione e rileva ai fini della nullità (art. 178 lett. c) e art. 419 c.7 c.p.p.).
  • In caso di contestazione di remissione tacita, il giudice di merito deve verificare preliminarmente la sussistenza dell'avviso al querelante circa le conseguenze della mancata comparizione; in assenza di tale avviso o in presenza di irregolarità procedurali che hanno impedito l'esercizio del diritto di difesa, la remissione non può ritenersi perfezionata.
  • Se la Cassazione annulla per violazione del contraddittorio o nullità della citazione, il processo ritorna al giudice di merito che dovrà ripetere il procedimento assicurando la regolare notifica, il diritto di costituzione e il contraddittorio prima di esaminare eventuali remissioni.

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