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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30278/2022 del 29/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Antricetti impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di declaratoria di estinzione del reato (art. 445, comma 2, c.p.p.) relativo a una precedente applicazione della pena divenuta irrevocabile il 21/06/2007. Il GUP aveva escluso l'effetto estintivo ritenendo che Antricetti avesse commesso, prima del decorso del quinquennio, un delitto di cui all'art. 73 del DPR 309/1990 (detenzione a fini di cessione di circa 34 g di cocaina), accertato con sentenza del 20/12/2012 (irrevocabile 18/09/2013) e la cui consumazione il GUP collocò temporalmente in data anteriore al 27/06/2012. Il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il GUP aveva effettuato una interpretazione illogica della sentenza di condanna per droga e aveva violato il principio del favor rei nella determinazione del tempus commissi del reato contestato.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha dichiarato che gli elementi posti a fondamento della retrodatazione (dislocazione della droga fra due immobili, ritrovamento di un bloc-notes con appunti) non consentivano con ragionevole certezza di collocare l'acquisto/inizio della detenzione prima del termine utile del 22/06/2012. Ha affermato i limiti dell'attività interpretativa del giudice dell'esecuzione (che deve attenersi ai confini della sentenza irrevocabile) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al GUP di Napoli per nuovo giudizio, esente dal vizio rilevato.

Norme richiamate

  • art. 445, comma 2, cod. proc. pen.

    Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole

    Per l'applicazione dell'effetto estintivo occorre la certezza, o almeno una ragionevole certezza, che qualsiasi successivo delitto della stessa indole non sia stato commesso nel quinquennio. In presenza di incertezze probatorie sul momento di consumazione del reato successivo, prevale il dubbio a favore dell'imputato.

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Riferimento alla procedura di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) che ha prodotto la sentenza irrevocabile da cui deriva la possibile estinzione; il giudice dell'esecuzione deve tener conto dei limiti e dei contenuti di tale sentenza.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che sanziona i delitti in materia di stupefacenti; la commissione di un reato previsto da tale articolo nel quinquennio inibisce l'effetto estintivo previsto dall'art. 445, comma 2, c.p.p., ma per escludere l'estinzione occorre provare la collocazione temporale della condotta all'interno del quinquennio.

  • Giurisprudenza di legittimità (orientamenti citati)

    Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di interpretare il giudicato per finalità esecutive, ma questo potere è vincolato ai confini della sentenza irrevocabile e non autorizza deduzioni speculative o illogiche sui fatti non chiaramente espressi nella sentenza.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può interpretare il contenuto della sentenza irrevocabile per finalità esecutive, ma non può colmare con deduzioni illogiche o mere congetture lacune di datazione o di fatto rilevanti per l'applicazione di cause estintive.
  • Ai fini dell'art. 445, comma 2, c.p.p., per escludere l'effetto estintivo occorre una ragionevole certezza che il reato successivo sia stato commesso entro il termine rilevante (cinque anni per delitti); elementi indiziari privi di riferimenti temporali chiari non sono sufficienti.
  • In caso di ambiguità sulla temporalità del reato successivo deve prevalere il principio del favor rei: l'incertezza favorevole all'imputato può determinare l'estinzione del reato precedente se non è provata la commissione del nuovo delitto nel periodo di sospensione.
  • Se la sentenza di condanna per il reato successivo non specifica la data certa della consumazione, il giudice dell'esecuzione deve astenersi da inferenze speculative e, se necessario, richiedere elementi probatori certi o rinviare per nuovo giudizio.
  • La mera presenza di strumenti logistici o di appunti indicativi di attività di acquisto/cessione (bloc-notes, dislocazione della sostanza) può indicare una condotta ma non prova la data di inizio della detenzione; per retrodatare la condotta serve correlazione temporale chiara.

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