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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17573/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Lazio che aveva confermato il rigetto del suo appello contro il diniego della CTP di Roma, relativo a un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2004. L'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito sulla base di indagini bancarie autorizzate nei confronti del contribuente, ritenuto soggetto interposto e regista occulto di una terza società. Dall'esame dei movimenti presso un istituto bancario erano emerse tre operazioni non giustificate: due incassi di assegni per euro 80.000 e euro 20.000 e un versamento di euro 100.000. Con il primo motivo si deduceva la violazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e sul procedimento amministrativo, sostenendo che l'avviso fosse illegittimo per mancata notificazione del PVC redatto nei confronti della terza società, posto come presupposto dell'accertamento, con lesione del diritto di difesa. Con il secondo motivo si invocava anche l'art. 24 Cost. per il medesimo vizio. Con il terzo motivo si denunciavano vizio di motivazione e violazione dell'art. 2697 c.c., lamentando che la CTR non avesse spiegato perché il ricorrente fosse considerato soggetto interposto o regista occulto della società terza e che avesse attribuito rilievo ai conti bancari nonostante una dichiarazione dell'istituto di credito attestante che nel 2004 non vi erano conti intestati al contribuente. Con il quarto motivo si contestava l'inammissibilità in appello di censure relative al difetto di motivazione dell'avviso e alla mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, in violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992. Con il quinto motivo si invocava l'art. 32 d.P.R. 600/1973, sostenendo che, in quanto lavoratore autonomo, non potesse essergli applicata la presunzione di redditività dei prelevamenti alla luce della sentenza costituzionale n. 228/2014.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi perché la CTR aveva correttamente applicato il principio secondo cui il contribuente ha diritto di conoscere gli atti richiamati nell'avviso solo quando il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell'atto impositivo; nel caso concreto, il richiamo al PVC relativo alla terza società aveva valore meramente descrittivo e l'accertamento si fondava autonomamente sulle tre movimentazioni bancarie contestate. Ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie, richiamando il principio per cui tale autorizzazione ha funzione organizzativa interna e la sua mancata allegazione non comporta illegittimità dell'avviso salvo assenza materiale del provvedimento e concreto pregiudizio per il contribuente. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione di fatto non trattata nella sentenza impugnata, senza specifica allegazione della sua deduzione nei gradi di merito; comunque, la censura era anche inconferente poiché la CTR aveva accertato che le operazioni erano extra-conto allo sportello, non prelevamenti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    "indagini bancarie" e presunzione della natura reddituale dei movimenti non giustificati

    le movimentazioni bancarie non giustificate possono fondare l'accertamento; la censura sui prelevamenti era comunque inconferente perché i movimenti considerati erano operazioni allo sportello, extra-conto.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    l'avviso è legittimo se la motivazione è sufficiente; il richiamo ad atti esterni richiede conoscibilità solo se necessario a integrare la motivazione.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    richiamato come norma sulla motivazione e conoscibilità degli atti richiamati.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato in tema di motivazione dell'atto amministrativo.

  • art. 24 Cost.

    invocato dal ricorrente per lamentare lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso il vizio perché l'atto era sufficientemente motivato.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per dedurre vizio di motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse adeguatamente motivato.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in ordine al ruolo di soggetto interposto e all'intestazione dei rapporti bancari.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    invocato per censurare la declaratoria di inammissibilità di motivi d'appello; la Corte ha confermato che i motivi non si confrontavano con la sentenza di primo grado.

  • art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    l'autorizzazione alle indagini bancarie ha funzione organizzativa interna; la mancata allegazione non comporta di per sé l'illegittimità dell'avviso, salvo assenza materiale dell'autorizzazione e concreto pregiudizio.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    per dedurre una questione nuova in cassazione occorre indicare specificamente dove essa sia stata proposta nei gradi di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • L'avviso di accertamento motivato per relationem è legittimo quando gli atti richiamati servono davvero a integrare la motivazione dell'atto impositivo; se il contenuto essenziale dell'accertamento è già nell'atto, il contribuente non ha diritto alla conoscenza integrale di ogni documento citato solo in funzione narrativa.
  • L'omessa allegazione di un PVC relativo a un terzo non determina automaticamente la nullità dell'accertamento emesso nei confronti del contribuente, se l'atto impositivo si fonda autonomamente su elementi propri e il rinvio al PVC ha soltanto valore descrittivo o di antecedente fattuale.
  • In tema di indagini bancarie, la mancata allegazione dell'autorizzazione amministrativa non comporta di per sé invalidità dell'avviso di accertamento: occorre verificare se l'autorizzazione sia effettivamente mancante e se dalla sua assenza derivi un concreto pregiudizio per il contribuente.
  • In cassazione non sono scrutinabili questioni di fatto o questioni giuridiche implicanti accertamenti di fatto che non risultino trattate nella sentenza impugnata, se il ricorrente non dimostra specificamente di averle dedotte nei gradi di merito.
  • La censura in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile o infondata se attacca argomentazioni non decisive o questioni ritenute irrilevanti dal giudice di merito.
  • La presunzione fiscale sulla redditività dei movimenti bancari va applicata solo rispetto alle operazioni effettivamente accertate; se il giudice di merito qualifica i movimenti come operazioni extra-conto allo sportello, la doglianza sui prelevamenti non è pertinente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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