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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33687/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ex art. 630 lett. a) c.p.p. per presunta inconciliabilità tra la sentenza irrevocabile resa nei confronti di Frosio (condanna per art. 314 c.p.) e altre sentenze irrevocabili rese nei confronti di altri imputati, nelle quali il peculato era stato riqualificato ex art. 316-ter c.p. con conseguente estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente contestava: (1) la presunta illegittimità della tesi secondo cui non si potrebbe indicare come "altra sentenza penale irrevocabile" la stessa decisione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per tardività; (2) la valutazione della Corte territoriale secondo cui gli elementi prodotti non dimostrerebbero che il condannato debba essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 c.p.p.; (3) l'affermazione della mancanza di contrasto fra i giudicati, poiché la diversa qualificazione giuridica deriverebbe, a suo avviso, da una diversa valutazione della disponibilità del denaro e non da una mera divergenza di diritto.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la correttezza dell'interpretazione della Corte territoriale circa il concetto di "inconciliabilità" fra sentenze irrevocabili inteso come incompatibilità oggettiva degli elementi di fatto accertati e non come mera contraddittorietà logica tra valutazioni giuridiche. Ha ritenuto che la contestazione relativa al capo 22 (art. 81, comma 2, art. 314 c.p.) riguardasse fatti specifici e autonomi riconducibili al solo Frosio e non fosse automaticamente sovrapponibile alle posizioni di altri coimputati, la cui diversa sorte era il frutto di autonome valutazioni. In conseguenza, ha respinto la richiesta di revisione, dichiarando inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    La revisione può essere richiesta se i fatti stabiliti nella sentenza non sono conciliabili con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile; il tribunale interpreta il requisito come "inconciliabilità" intesa come incompatibilità oggettiva degli elementi di fatto, non come semplice contraddizione di valutazioni giuridiche.

  • art. 314 cod. pen.

    Norma del reato contestato (peculato). La sentenza di merito aveva condannato il ricorrente sulla base della disponibilità di denaro imputata al capo d'accusa.

  • art. 316-ter cod. pen.

    Norma richiamata per la riqualificazione operata in favore di altri imputati; la riqualificazione ha condotto, per gli altri, all'estinzione del reato per prescrizione, ma tale rielaborazione non implica automaticamente la revisione per chi ha fattispecie autonome.

  • artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.

    Norme che disciplinano il proscioglimento e le ipotesi di estinzione del reato (art. 531 c.p.p. citato espressamente per l'estinzione per prescrizione). La Corte rileva che la domanda di revisione deve dimostrare che la nuova statuizione comporterebbe il proscioglimento ai sensi di tali norme.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 22826 del 30/04/2024 (Minetti)

    Precedente richiamato per affermare che la presunta incomponibilità tra giudicati può essere, in realtà, un mutamento di giurisprudenza concernente gli stessi fatti; la Corte utilizza questo principio per distinguere tra mutamento di valutazione giurisprudenziale e vera inconciliabilità fattuale.

Massime di principio

  • Per ottenere la revisione ex art. 630 c.p.p. è necessario provare un'effettiva inconciliabilità degli elementi di fatto accertati nelle diverse sentenze: non basta dimostrare una diversa qualificazione giuridica se i fatti storici sono sostanzialmente coincidenti.
  • La diversa qualificazione (derubricazione) decisa per altri imputati non si estende automaticamente a chi aveva una posizione processuale autonoma o la cui impugnazione è stata dichiarata tardiva; occorre dimostrare l'identità o l'incompatibilità oggettiva dei fatti accertati.
  • La domanda di revisione deve mostrare che, in base alla "altra sentenza irrevocabile", il condannato dovrebbe essere prosciolto ai sensi degli artt. 529-531 c.p.p. (es. estinzione per prescrizione); l'accertamento della mera discrepanza interpretativa non è sufficiente.
  • Nel valutare l'inconciliabilità tra giudicati, i giudici guardano alla "configurazione storico-naturalistica" del reato (gli elementi costitutivi fattuali): ogni mutamento di giurisprudenza o diversa esegesi non comporta automaticamente la revisione se non incide sugli elementi fattuali essenziali.

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