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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29765/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato aveva posto in vendita per strada circa 222 CD e 234 DVD contenenti opere musicali e cinematografiche tutelate dal diritto d'autore, privi del contrassegno SIAE, ed era stato inizialmente prosciolto dal Tribunale ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; la Corte di appello ha confermato tale decisione. Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità, sostenendo che non fosse stata provata la natura illecita dei supporti; 2) inammissibile inversione dell'onere della prova e insufficienza degli elementi valorizzati per ritenere integrato il fatto tipico; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato proscioglimento per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, osservando che, in presenza di un rilevante numero di supporti, di copertine con nomi di autori noti e dell'assenza del marchio SIAE, non è necessaria la verifica tecnica del contenuto e che la prova della contraffazione o duplicazione abusiva può essere desunta da un insieme di elementi sintomatici; ha inoltre ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione, rilevando che, per effetto delle sospensioni del processo, il termine maturava solo dopo la decisione di appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata non fosse illogica o contraddittoria e che non vi fosse prescrizione, poiché il termine, tenuto conto delle sospensioni complessive indicate, sarebbe maturato il 12 febbraio 2026, dunque dopo la sentenza di secondo grado del 24 novembre 2025.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    richiamato quale causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto, già applicata nei gradi di merito

  • art. 171-ter, comma 1, lett. d) e comma 2, lett. a), l. n. 633 del 1941

    norma incriminatrice contestata per la messa in vendita di supporti contenenti opere tutelate dal diritto d'autore privi del contrassegno SIAE

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità

  • art. 606 c.p.p.

    evocato indirettamente dai motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 157 c.p.

    implicitamente rilevante ai fini del calcolo della prescrizione, che la Corte ha escluso fosse maturata prima della decisione di appello

Massime di principio

  • In materia di tutela del diritto d'autore, la mancanza del contrassegno SIAE non costituisce di per sé il solo indice probatorio dell'illecito, ma la prova della duplicazione o riproduzione abusiva può essere desunta da un complesso di elementi sintomatici, quali il numero dei supporti, le modalità dell'offerta, le copertine fotocopiate o contraffatte, il confezionamento e l'assenza di loghi o marchi del produttore.
  • Per integrare il reato non è sempre necessario procedere alla verifica tecnica del contenuto di ciascun supporto quando gli elementi fattuali esterni rendano già dimostrata, in modo ragionevole, la natura illecita della merce posta in vendita.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contrapporre una diversa lettura del compendio probatorio alla ricostruzione dei giudici di merito è inammissibile, se non indica specifici travisamenti o omissioni decisive della prova.
  • La prescrizione deve essere verificata tenendo conto delle sospensioni del procedimento; se il termine maturerebbe solo dopo la decisione impugnata, il motivo è infondato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaPrescrizione del reato

Testo integrale

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