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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40788/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali aggravate (artt. 582 e 585 c.p.), articolando tre motivi: 1) vizio di motivazione circa l'esistenza di un corpo contundente di tipo metallico qualificato come arma impropria (aggravante rilevante anche per la procedibilità); 2) omessa o errata valutazione della applicabilità della causa di non punibilità per tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 3) carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sul mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante dell'uso dell'arma.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'Appello (integrata con quella di primo grado), confermando la credibilità della persona offesa e la compatibilità della lesione (perforazione del timpano) con l'uso di un corpo contundente; ha richiamato il principio secondo cui oggetti comuni possono costituire arma impropria anche se non compiutamente identificati. Sul secondo motivo ha confermato l'esclusione della tenuità in ragione della pianificazione del gesto, della precedente inimicizia, della gravità delle lesioni e dell'uso del corpo contundente, richiamando i criteri di valutazione dell'art. 133 c.p. Sul terzo motivo ha ritenuto che la scelta del giudice di merito sul confronto tra aggravanti e attenuanti è discrezionale e non sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non arbitraria; la Corte territoriale ha giudicato la pena congrua. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma che disciplina le lesioni personali: applicata come fattispecie di reato contestata per la lesione cagionata alla vittima.

  • art. 585, comma 2, cod. pen.

    Riconosciuta l'aggravante per l'uso di arma impropria; la Corte ha interpretato che oggetti comuni possono costituire arma impropria se, nel concreto contesto aggressivo, sono idonei all'offesa anche se non compiutamente identificati.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per tenuità del fatto: esclusa dalla Corte in presenza di pianificazione, inimicizia pregressa, entità non trascurabile delle lesioni e uso di corpo contundente.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione delle circostanze; richiamato come parametri da considerare nel giudizio sulla tenuità e sulla gravità del fatto.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Principio richiamato per affermare che le regole sulla valutazione delle dichiarazioni non si applicano nello stesso modo alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono, se credibili e adeguatamente motivate, fondare la condanna.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesta della formulazione sintetica dei motivi di ricorso: il ricorso è stato enunciato nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le valutazioni sulla credibilità della persona offesa e sulla qualificazione dei fatti (es. uso di arma impropria) sono questioni di merito non sindacabili in cassazione salvo manifeste contraddizioni o illogicità.
  • Oggetti di comune uso possono essere qualificati come armi improprie se, nel contesto concreto dell'aggressione, risultano idonei a offendere, anche se non compiutamente identificati.
  • La causa di non punibilità per tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione complessiva delle circostanze ex art. 133 c.p. (modalità, grado di colpevolezza, entità del danno): la non applicabilità può essere motivata da pianificazione, inimicizia, uso di mezzo offensivo e lesioni non trascurabili.
  • Il giudizio comparativo tra aggravanti e attenuanti è esercizio discrezionale del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di arbitrarietà o difetto logico della motivazione.
  • In sede di legittimità la Corte può integrare la valutazione considerando congiuntamente le motivazioni di primo e secondo grado (cd. doppia conforme) quando la sentenza d'appello richiama e condivide i criteri del primo grado.

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