Sentenza n. 3524/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 22 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione diplomatico-consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza del 22 settembre 2025, con la quale aveva chiesto il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento presso la sede diplomatica per formalizzare la relativa domanda. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere, la condanna a provvedere entro trenta giorni e, in caso di inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata integralmente soddisfatta prima della decisione. In particolare, l’Ambasciata aveva fissato l’appuntamento per la presentazione della domanda di visto al 16 dicembre 2025, determinando l’attivazione del procedimento richiesto. Il giudice ha ritenuto tale adempimento sufficiente a far venir meno l’interesse alla decisione sull’azione avverso il silenzio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente lungo trascorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio; nel caso concreto, l’attivazione del procedimento richiesto prima della decisione ha reso non necessaria una pronuncia sull’obbligo di provvedere.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa sostanziale fatta valere è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda e l’attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, con conseguente cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., anche prima dell’adozione del provvedimento finale richiesto.
- Quando la cessazione della materia del contendere dipende dall’attivazione del procedimento da parte dell’amministrazione, la regolazione delle spese può tenere conto della durata dell’inerzia precedente al ricorso e del comportamento collaborativo dell’amministrazione nel corso del giudizio.
- Anche in caso di compensazione delle spese di lite, il giudice può porre a carico dell’amministrazione la restituzione al ricorrente del contributo unificato versato.
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