Sentenza n. 1230/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 227/2025 del Tribunale di Rimini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 227/2025 del Tribunale di Rimini, munito di esecutorietà
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione. Nonostante la notifica, il Ministero è rimasto inadempiente. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario ove non già pagate, nonché le spese liquidate nel giudizio di ottemperanza. L'esecuzione deve avvenire entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega, da attivare su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione a favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del provvedimento giudiziario e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
art. 647 c.p.c.
Costituisce il fondamento del decreto di esecutorietà rilasciato dal giudice civile, necessario per l'esecuzione del decreto ingiuntivo nei confronti dell'Amministrazione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione, da parte di una pubblica amministrazione, di un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 c.p.c., previamente notificato all'Amministrazione e rimasto ineseguito dopo la decorrenza del termine dilatorio applicabile.
- Accertata la perdurante inadempienza dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione obbligata di dare esecuzione alle statuizioni del decreto ingiuntivo entro un termine assegnato, detraendo gli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza della parte, affinché provveda in via sostitutiva qualora l'Amministrazione non esegua l'ordine giudiziale nel termine stabilito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →