Cassazione Penale, Ordinanza n. 03512/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di merito)
La controversia
Nel procedimento a carico di un imputato per il reato di cui all'art. 388 c.p. (capo 1), il ricorso per cassazione era diretto contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 10/03/2025. Dall'ordinanza emerge che il ricorrente articolava cinque motivi, ritenuti però generici, confutativi e meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese in appello. Le doglianze riguardavano: la responsabilità per il reato contestato, la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il preteso travisamento della prova sulla fungibilità del bene e il giudizio di bilanciamento tra circostanze. La Corte rileva che tali questioni erano già state adeguatamente vagliate nella sentenza impugnata con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui, in caso di inammissibilità non imputabile a causa non colpevole, non può disporsi la sanzione pecuniaria; nel caso di specie, invece, la Corte ha escluso che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche alla luce di Corte cost. n. 186 del 2000.
Norme richiamate
Il reato contestato nel capo 1 è indicato solo come riferimento fattuale del giudizio; la pronuncia non affronta nel merito la struttura del reato, ma considera inammissibili le censure sulla responsabilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a prospettare motivi generici, confutativi o meramente riproduttivi di censure già dedotte e specificamente disattese dalla sentenza impugnata.
- Le doglianze che investono la responsabilità, la valutazione della prova, la mancata rinnovazione dell'istruttoria e il bilanciamento delle circostanze devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione di merito; in difetto, non superano il vaglio di ammissibilità.
- La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende può essere applicata quando l'inammissibilità del ricorso sia ascrivibile a colpa del ricorrente nella sua determinazione.
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