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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43480/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione relativa a indagini del 2012 (associazione ex art. 416 c.p., plurime rapine e ricettazioni, rapina tentata e danneggiamento aggravato). La Corte territoriale aveva ritenuto "ingiustizia formale" per i reati per i quali vi fu proscioglimento/proscioglimento in sede di G.U.P., mentre aveva escluso il risarcimento ritenendo sussistere una condotta ostativa del D'Ambrosio rispetto ad altri due reati (associazione e danneggiamento aggravato), sulla base di due conversazioni intercettate così come utilizzate dal G.I.P. e delle dichiarazioni rese dal ricorrente in interrogatorio (ammissione di una generica conoscenza degli altri indagati). In cassazione si deduceva, tra l'altro, che la Corte territoriale aveva errato valorizzando le intercettazioni nella versione usata per l'ordinanza cautelare e non le trascrizioni peritali rese in dibattimento, le quali avrebbero contenuti differenziati, e che non era stato fornito un adeguato nesso di causalità tra le omissioni/reticenze del ricorrente e l'adozione o la persistenza della custodia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei termini indicati: ha ritenuto viziata la motivazione della Corte d'appello che aveva utilizzato gli elementi delle intercettazioni come sfruttati dal G.I.P. anziché le trascrizioni peritali dibattimentali disponibili, non avendo operato la necessaria valutazione autonoma ex ante circa l'eventuale condotta ostativa del ricorrente e mostrando contraddizioni nella ponderazione del materiale probatorio e nella mancanza di un chiaro nesso sinergico tra le dichiarazioni rese dall'imputato e l'intervento dell'autorità. Per tali ragioni l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio; la Cassazione ha inoltre disposto che la Corte territoriale regoli le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma sull'equa riparazione per ingiusta detenzione; la sentenza ricorda che il giudice deve valutare se la persona abbia dato o concorso a dar causa alla misura con dolo o colpa grave mediante una valutazione ex ante autonoma rispetto al processo penale.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione per delinquere; è il reato tra quelli contestati all'origine e preso in considerazione nella valutazione dell'eventuale condotta ostativa.

  • art. 612, comma 2, cod. pen. (formulazione ratione temporis)

    Norma relativa al danneggiamento aggravato; la Corte segnala che il presunto collegamento tra intercettazioni e questo reato non era compatibile con la misura coercitiva adottata e non risultava adeguatamente motivato.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione richiamata limitatamente alle esigenze di sintesi nella motivazione del ricorso; citata per delimitare l'enunciazione dei motivi in cassazione.

  • art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen.

    Norma sulla facoltà dell'imputato in sede di interrogatorio; la Corte ricorda che l'esercizio di tale facoltà non incide automaticamente sul diritto all'indennizzo, salvo che emerga condotta reticente o dolosa che abbia inciso sulla falsa apparenza del reato.

  • art. 268, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il brogliaccio delle intercettazioni; la sentenza osserva che nel procedimento di riparazione sono utilizzabili anche le intercettazioni acquisite in indagine (e il relativo brogliaccio), ma sottolinea che se in dibattimento è stata prodotta trascrizione peritale questa deve essere considerata nella valutazione autonoma del giudice della riparazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve effettuare una valutazione autonoma ed ex ante circa l'esistenza di dolo o colpa grave del detenuto: non può limitarsi a ribadire le valutazioni del G.I.P. o del giudice penale.
  • Le intercettazioni possono essere utilizzate nel procedimento di riparazione, ma se nel dibattimento sono state prodotte trascrizioni peritali o versioni definitive tali atti vanno valorizzati; il giudice non può fondare la propria decisione su versioni preliminari usate dal G.I.P. se disponibili strumenti probatori più affidabili.
  • Per escludere il diritto all'indennizzo è richiesta una motivazione che dimostri il nesso causale tra la condotta (dolosa o gravemente colposa, anche reticente o ambigua) dell'interessato e la falsa apparenza del reato che ha indotto la misura cautelare.
  • Le "frequentazioni ambigue", la contiguità consapevole con soggetti coinvolti in attività illecite e le dichiarazioni reticenti possono integrare una condotta ostativa, ma la loro rilevanza va adeguatamente motivata in rapporto alla loro qualità e al rapporto di causalità con la misura.
  • Contraddittorietà, mancanza di nesso logico o uso parcellizzato e incoerente del materiale probatorio (es. valorizzare solo alcune intercettazioni e non altre o non considerare le trascrizioni peritali) sono vizi che la Cassazione corregge annullando e rinviando per nuovo esame.

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