Cassazione Penale, Sentenza n. 7064/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato l'obbligo di dimora nel Comune di Fiumicino per fatti commessi il 30/09/2024: è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale, a bordo della propria imbarcazione adibita ad abitazione, di un fucile da caccia calibro 9 flobert con caricatore inserito e due cartucce, 15 cartucce sfuse dello stesso calibro, una pistola a salve priva di tappo rosso con caricatore inserito, nonché altre cartucce di vario calibro (calibro 22, n.18 cartucce calibro 357 magnum, n.18 cartucce calibro 38 special, n.8 cartucce calibro 12). Sono contestati reati riferiti agli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 e all'art. 697 cod. pen. I motivi di ricorso: (1) vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo la non sussistenza del pericolo di reiterazione e richiamando il buon inserimento sociale, la presenza di lavoro, l'assenza di collegamenti con ambienti criminali e la vetustà di un precedente; (2) vizio di motivazione circa l'adeguatezza e proporzionalità della misura dell'obbligo di dimora, sostenendo che misure meno afflittive sarebbero sufficienti, che la detenzione delle armi era occasionale e di scarsa offensività, e che la valutazione sulla sospensione condizionale della pena è erronea in relazione a precedenti estinti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Sul primo motivo ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha contestato i passaggi motivazionali chiave dell'ordinanza impugnata (il divieto di detenzione armi a suo carico, la presenza di munizioni di calibro diverso che lasciano presumere l'esistenza di altre armi, e la circostanza che la perquisizione seguiva la segnalazione di una minaccia ai danni di due pescatori). Sul secondo motivo la Corte lo ha respinto nel merito: l'obbligo di dimora è ritenuto adeguato e non manifestamente illogico, in quanto consente il monitoraggio degli spostamenti e impedisce l'approvvigionamento di ulteriori armi; le alternative prospettate (divieto di dimora o obbligo di presentazione) risultano, rispettivamente, più afflittive o inidonee a prevenire il rischio di reiterazione nella concreta situazione; la qualificazione della pericolosità è rafforzata dal tipo e dalla quantità delle munizioni rinvenute. Conseguentemente il provvedimento impugnato è confermato e il ricorso è respinto.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le esigenze cautelari per l'applicazione delle misure; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, sussistesse il pericolo di reiterazione del reato idoneo a giustificare la misura dell'obbligo di dimora
artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895
artt. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895
Norme in materia di armi e munizioni contestate per la detenzione illecita delle armi e del relativo materiale; la Corte ha ritenuto i fatti connessi a tali norme rilevanti ai fini della valutazione cautelare
art. 697 cod. pen.
Norma penale connessa alla detenzione di determinati tipi di materiali o munizionamento; la presenza di munizioni di vari calibri è stata valutata come elemento aggravante ai fini della prognosi di pericolo
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla articolazione del ricorso in Cassazione; il ricorrente ha presentato i motivi entro i limiti strettamente necessari secondo tale disposizione, ma la Corte ha comunque ravvisato difetto di specificità in uno dei motivi
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Norme che impongono l'obbligo di specificità e correlazione dei motivi di impugnazione rispetto al provvedimento impugnato; la Corte ha applicato tali principi per dichiarare inammissibile il primo motivo per difetto della correlazione con i passaggi motivazionali contestati
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle conseguenze della decisione (spese processuali e responsabilità); la pronuncia conferma che, essendo il ricorso infondato, si applicano le conseguenze previste da questa disposizione
Massime di principio
- I motivi di ricorso devono affrontare specificamente e puntualmente i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato: la generica reiterazione di circostanze favorevoli all'imputato è insufficiente e comporta il rischio di inammissibilità
- La presenza di un divieto precedente di detenzione armi e di munizionamento vario e numeroso aumenta significativamente la probabilità che il giudice ritenga sussistente il pericolo di reiterazione e giustifichi misure cautelari anche non afflittive
- L'obbligo di dimora può essere ritenuto adeguato quando consente un'effettiva possibilità di monitoraggio degli spostamenti e di prevenzione dell'approvvigionamento di nuove armi; misure apparentemente meno afflittive (es. obbligo di presentazione) possono risultare inidonee nel concreto
- La valutazione della 'occasionalità' del fatto o della presunta scarsa offensività dell'arma deve confrontarsi con dati concreti (tipo e quantità di munizioni, comportamenti precedenti, segnalazioni di minacce): elementi che depongono per il rischio di reiterazione possono prevalere su argomentazioni di carattere generale
- In situazioni simili, è consigliabile che la difesa impugni ogni singolo passaggio motivazionale contestato, fornendo controprove o argomentazioni specifiche (es. documentazione che esclude il possesso pregresso o la disponibilità di ulteriori armi, testimonianze, elementi sulla condizione lavorativa e di integrazione) per evitare l'inammissibilità per difetto di specificità
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