Cassazione Penale, Sentenza n. 34615/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli (16/06/2022) che aveva confermato la condanna per i reati concernenti l'abuso edilizio e la sottrazione/occupazione di area (artt. 633-639-bis; 632-639-bis c.p., capi A e B, in continuazione). In Cassazione ha dedotto due doglianze principali: (1) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p., sostenendo che la responsabilità penale fosse basata su un ragionamento per esclusione e su elementi indiziari non sufficienti; (2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p., contestando la legittimità della confisca e distruzione della recinzione, ritenuta dal giudice corpo del reato, e lamentando l'erronea applicazione (o uso) degli artt. 240 e 240-bis c.p. relativamente alla confisca.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la censura fosse reiterativa di questioni già risolte in sede di appello e che la sentenza di merito avesse fornito una motivazione completa e logica basata su elementi concreti (verbale di sopralluogo, fotografie, carattere dell'area recintata, memoria ex art. 415-bis c.p.p., assenza di interesse di terzi), applicando i criteri di consolidata giurisprudenza in materia di processo indiziario (concatenazione logica degli indizi). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondato il rilievo: la confisca è stata disposta ai sensi dell'art. 240 c.p. perché la recinzione costituiva "corpo del reato" ai sensi dell'art. 253 c.p.p.; l'art. 240-bis (confisca allargata) non era invocabile ma non necessario, essendo operata la confisca ordinaria. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e) e (lett. b))
Art. 606 è stato richiamato in relazione ai criteri di motivazione impugnati: la Corte ha ritenuto che le censure sulla motivazione fossero reiterative e infondate, e che il giudice del merito avesse adeguatamente motivato la valutazione probatoria, non essendovi spazio in Cassazione per rinnovata valutazione dei fatti
art. 240 cod. pen.
La confisca è stata ordinata ai sensi dell'art. 240 cod. pen. (confisca come misura patrimoniale legata al reato) perché la recinzione è stata ritenuta corpo del reato; la Corte ha confermato la legittimità di tale scelta
art. 240-bis cod. pen.
L'art. 240-bis (c.d. confisca allargata) non è applicabile ai reati contestati, ma la questione è risultata irrilevante perché la confisca è stata disposta sul presupposto dell'art. 240 (corpo del reato) e non come confisca allargata
art. 253 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 253 c.p.p. il "corpo del reato" sono le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso; la Corte ha ritenuto che la recinzione fosse strumentale alla commissione dell'abuso e pertanto suscettibile di confisca e distruzione
art. 415-bis cod. proc. pen.
La memoria ex art. 415-bis, sebbene non firmata personalmente dall'imputato, è stata valutata dal giudice di merito assieme ad altri elementi e ritenuta non idonea a smentire la valutazione complessiva; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione svolta
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese e per la liquidazione della somma dovuta alla Cassa per le ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per una rinnovata valutazione dei fatti: se la motivazione dei giudici di merito è coerente e logica, i profili che ripropongono una diversa valutazione delle prove risultano inammissibili o infondati.
- In processi indiziari il giudice può fondare la condanna sulla concatenazione logica e univoca di indizi "certi" singolarmente, purché la loro combinazione raggiunga la certezza richiesta; la Cassazione verifica solo la congruità e la logicità della motivazione che collega gli indizi.
- La confisca può essere disposta come "confisca del corpo del reato" ai sensi dell'art. 240 c.p. quando un bene sia stato utilizzato o sia strumentale alla commissione del reato (art. 253 c.p.p.); l'uso dell'istituto della "confisca allargata" (art. 240-bis) è invece circoscritto ai casi previsti dalla legge.
- Per impugnare con efficacia una confisca è necessario contestare concretamente il nesso strumentale tra bene e reato o dimostrare l'assenza dei presupposti di legge; censure vaghe o meramente contrappuntuali difficilmente avranno esito positivo in Cassazione.
- Se il ricorso in Cassazione è manifestamente inammissibile per questioni di fatto già decise in appello, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa per le ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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