Cassazione Penale, Sentenza n. 34699/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza del 24 gennaio 2024, ha ritenuto l’imputato responsabile di lesioni colpose e lo ha condannato a euro 400 di multa e al risarcimento dei danni in favore della persona offesa. Il Tribunale di Roma, quale giudice dell’impugnazione, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla difesa ai sensi degli artt. 591 e 605 c.p.p. e 37 d.lgs. 274/2000. L’imputato ha ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha dedotto violazione dell’art. 37 d.lgs. 274/2000, in relazione all’art. 574, comma 4, c.p.p., censurando l’affermazione secondo cui la sentenza del Giudice di pace, avendo applicato una pena pecuniaria, non sarebbe appellabile. Ha inoltre sostenuto che l’impugnazione dei capi relativi alla responsabilità penale si estende a quelli dipendenti concernenti il risarcimento del danno. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 581 c.p.p., contestando che le censure formulate in appello sulla responsabilità e sulla conseguente condanna risarcitoria fossero generiche e rilevando che il Tribunale non aveva esaminato le doglianze articolate. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento; la parte civile ha chiesto la conferma della decisione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso e annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Roma, trasmettendo gli atti allo stesso Tribunale per l’ulteriore corso. Ha rilevato che l’art. 37 d.lgs. 274/2000 consente l’appello contro la sentenza del Giudice di pace che applica la sola pena pecuniaria quando sia intervenuta condanna al risarcimento del danno. Inoltre, l’impugnazione dei capi sulla responsabilità penale si estende ai capi dipendenti relativi al risarcimento, il cui presupposto indefettibile è l’affermazione della responsabilità. Nel caso concreto, l’appello impugnava espressamente sia la responsabilità sia la condanna risarcitoria e conteneva critiche articolate; il Tribunale ha erroneamente escluso l’appellabilità e ha liquidato come generiche le censure civili senza confrontarsi con quelle sulla responsabilità. La Corte ha rimesso al Tribunale anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 37 d.lgs. 274/2000
L’art. 37 d. lgs. 274/2000, consente la proposizione dell’appello avverso le sentenze del Giudice di pace, con le quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria, ove, come nel caso in esame, sia intervenuta condanna al risarcimento del danno.
La sentenza del Giudice di pace che applica la sola pena pecuniaria è appellabile quando sia stata pronunciata anche condanna al risarcimento del danno.
art. 574, comma 4, c.p.p.
Inoltre, sempre secondo consolidato orientamento di questa Corte, ove sia intervenuta condanna al risarcimento del danno, la impugnazione dei capi della sentenza riguardanti l’affermazione di penale responsabilità si estende al capo concernente la condanna al risarcimento del danno, essendo la prima presupposto indefettibile della seconda, con la conseguenza che è ammissibile l’appello della sentenza del Giudice di pace di condanna alla sola pena pecuniaria anche nel caso in cui non vi sia stata una esplicita impugnazione del capo concernente la condanna al risarcimento.
L’impugnazione dei capi sulla responsabilità penale si estende ai capi dipendenti relativi al risarcimento del danno, anche in assenza di una specifica impugnazione di questi ultimi.
art. 581 c.p.p.
Nel caso che occupa, la difesa aveva espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno oltre ai punti relativi all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, muovendo articolate critiche al contenuto della sentenza di primo grado.
La Corte rileva che l’atto di appello conteneva critiche articolate ai capi sulla responsabilità e sul risarcimento, e censura la valutazione assertiva di genericità compiuta dal Tribunale senza esaminare le doglianze.
art. 591 c.p.p.
Il Tribunale ha, in sostanza, svuotato di significato l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, disapplicandone la portata. Infatti, dopo avere erroneamente sostenuto l’assoluta inappellabilità della sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria - postulato smentito dalla formulazione letterale della norma, nella parte in cui ne prevede l’appellabilità ove sia stata pronunciata condanna al risarcimento – ha, in modo assertivo, sostenuto che il motivo relativo alle statuizioni civili fosse privo di argomenti a sostegno.
La declaratoria di inammissibilità dell’appello non poteva fondarsi sull’asserita inappellabilità della sentenza né sulla genericità delle censure civili, senza considerare le doglianze sulla responsabilità da cui dipendono le statuizioni risarcitorie.
art. 605 c.p.p.
Il Tribunale ha, in sostanza, svuotato di significato l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000, disapplicandone la portata. Infatti, dopo avere erroneamente sostenuto l’assoluta inappellabilità della sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria - postulato smentito dalla formulazione letterale della norma, nella parte in cui ne prevede l’appellabilità ove sia stata pronunciata condanna al risarcimento – ha, in modo assertivo, sostenuto che il motivo relativo alle statuizioni civili fosse privo di argomenti a sostegno.
La Corte accerta l’erroneità della decisione del Tribunale che ha dichiarato inammissibile l’appello; gli artt. 591 e 605 c.p.p. sono indicati nel testo tra le disposizioni in base alle quali era stata pronunciata tale declaratoria.
Massime di principio
- È appellabile la sentenza del Giudice di pace che abbia applicato la sola pena pecuniaria quando sia intervenuta condanna al risarcimento del danno.
- Quando è stata pronunciata condanna al risarcimento del danno, l’impugnazione dei capi relativi alla responsabilità penale si estende ai capi risarcitori che da essa dipendono, anche se questi ultimi non sono stati oggetto di un’impugnazione espressa.
- Nel valutare l’ammissibilità e la specificità dell’appello, il giudice deve esaminare le doglianze sulla responsabilità penale che costituisce il presupposto delle statuizioni civili, e non può liquidare queste ultime come generiche ignorando le critiche articolate sui capi da cui dipendono.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34584/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34586/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34589/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34590/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34592/2026 del 28/09/2026
- Sentenza penale · 28 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 34593/2026 del 28/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →