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Sentenza

Sentenza n. 4815/2026 - Napoli, Sezione 3

per l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza n. 789/2022 del 15 febbraio 2022, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione in materia di retribuzione professionale docente.

Giustizia amministrativa202505651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.495,74 oltre interessi legali a titolo di retribuzione professionale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 789/2022, passata in giudicato, nella parte relativa alla condanna del Ministero al pagamento di € 1.495,74 oltre interessi legali, dovuti per la mancata corresponsione della retribuzione professionale docente nell’anno scolastico 2020/2021. Ha chiesto la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito opponendosi, ma non ha dimostrato di avere adempiuto. Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, e l’inadempimento dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il pagamento di € 1.495,74 oltre agli interessi legali riconosciuti nel titolo giudiziale. Ha accolto la domanda di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilendo che il Ministero debba corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una somma pari agli interessi legali calcolati sull’importo dovuto, in aggiunta agli interessi legali eventualmente dovuti a diverso titolo. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e opera fino all’effettivo soddisfacimento del credito, comunque non oltre la scadenza del termine assegnato per l’adempimento; dopo tale scadenza la parte dovrà attivarsi per l’insediamento del commissario. È stato nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Roma, con facoltà di delega, affinché provveda entro i successivi sessanta giorni in caso di ulteriore inottemperanza, anche mediante gli eventuali atti di bilancio necessari. Il relativo compenso, quantificato in € 1.000,00, resta a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo

    Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare, su richiesta, una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato; nei giudizi aventi a oggetto somme di denaro l’astreinte può essere determinata in misura pari agli interessi legali.

  • art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015

    Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali.

    La penalità di mora nei giudizi di ottemperanza pecuniaria decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua quando è parametrata agli interessi legali.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissare un termine per adempiere e disporre, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria divenuta definitiva, il giudice può dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di pagare le somme dovute entro un termine assegnato, quando sia decorso il termine previsto per l’adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni e l’ente non dimostri di avere eseguito il giudicato.
  • L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è applicabile anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, poiché ha funzione sanzionatoria e coercitiva dell’adempimento, non risarcitoria o compensativa del danno da ritardo.
  • Nei giudizi di ottemperanza aventi a oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e può essere stabilita in misura pari agli interessi legali; in tale misura non è manifestamente iniqua.
  • L’astreinte parametrata agli interessi legali si aggiunge agli interessi legali eventualmente dovuti in forza del titolo giudiziale, poiché le due voci hanno funzione diversa: compensativa gli interessi e sanzionatoria la penalità di mora.
  • La penalità di mora opera fino all’effettivo soddisfacimento del credito e, comunque, non oltre la scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere; decorso inutilmente tale termine, il creditore deve attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta già nominato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il commissario ad acta può essere nominato anticipatamente per il caso di ulteriore inottemperanza, con il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione, inclusi, ove occorra, gli atti di modifica del bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTutela cautelare

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