Sentenza n. 761/2026 - Genova, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento amministrativo illegittimo connesso alla tardiva diffida inibitoria relativa alla SCIA e successivo avvio di procedimento di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla nota comunale del 22 giugno 2020, con cui il Comune aveva diffidato l’avvio dei lavori relativi al cambio di destinazione d’uso di tredici mini-alloggi R.T.A. in nove appartamenti residenziali, nonché dall’attività amministrativa successiva alla sentenza del TAR Liguria n. 148/2021, che aveva annullato la diffida per tardivo esercizio del potere inibitorio e accertato il consolidamento degli effetti della SCIA. La ricorrente ha dedotto: spese legali e tecniche stragiudiziali per euro 9.979,71; mancati introiti dell’attività ricettiva per le stagioni 2020 e 2021; perdita di tre opportunità di vendita, con danno quantificato in euro 618.934; danni da ritardata commercializzazione degli immobili, quantificati in almeno euro 65.000, oltre all’eventuale deprezzamento. Ha sostenuto che l’avvio, il 22 marzo 2021, del procedimento di annullamento in autotutela degli effetti della SCIA avrebbe mantenuto una situazione di illegittima incertezza fino al 22 novembre 2021. Il Comune ha contestato il nesso causale e la prova delle singole voci, evidenziando che la cessazione dell’attività ricettiva era stata deliberata autonomamente, che la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela era un atto endoprocedimentale privo di efficacia inibitoria e che la società non aveva dimostrato concrete perdite patrimoniali.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente la domanda risarcitoria. Ha ritenuto già accertati dalla precedente sentenza l’illegittimità della diffida, adottata oltre il termine di trenta giorni previsto per l’esercizio del potere inibitorio sulla SCIA, e il profilo soggettivo della colpa del Comune, non essendo state fornite giustificazioni del ritardo. Tuttavia, ha individuato il periodo astrattamente rilevante ai fini risarcitori nel lasso compreso tra il 29 novembre 2019, termine entro il quale il Comune avrebbe dovuto esercitare il potere inibitorio, e il 23 febbraio 2021, data di pubblicazione della sentenza di annullamento. L’attività successiva è stata ritenuta legittima, poiché l’avvio del procedimento di autotutela costituiva esercizio fisiologico del potere previsto dall’art. 21-nonies l. 241/1990, finalizzato ad approfondire profili tecnici rimasti irrisolti e conclusosi senza l’adozione di un provvedimento di ritiro. Le spese stragiudiziali non sono state riconosciute autonomamente perché connesse e complementari all’attività giudiziale. I mancati introiti dell’attività ricettiva sono stati esclusi per carenza di nesso causale, essendo la cessazione dell’attività una scelta autonoma già programmata. È stata esclusa anche la perdita delle opportunità di vendita, poiché la comunicazione di avvio dell’autotutela non aveva creato un’incertezza antigiuridica e la mancata accettazione delle proposte di acquisto è stata ritenuta una scelta deliberata della società. Quanto alla ritardata commercializzazione, non è stata fornita prova di una concreta flessione del mercato o di un danno differenziale imputabile al ritardo amministrativo. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria proposta nei confronti della pubblica amministrazione richiede la prova degli elementi costitutivi della responsabilità e, in particolare, del danno-conseguenza, del nesso causale e della sua quantificazione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Nel testo vigente ratione temporis, consente l’annullamento d’ufficio entro il termine massimo indicato in sentenza, in presenza dei presupposti di legge e di ragioni di interesse pubblico; l’avvio del relativo procedimento costituisce attività endoprocedimentale, non automaticamente lesiva o inibitoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione da remoto dell’udienza straordinaria.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La questione della tardività della produzione documentale è stata ritenuta non decisiva e, pertanto, il giudice ha potuto prescindere dalla relativa eccezione.
Massime di principio
- L’accertamento giudiziale dell’illegittimità di un provvedimento amministrativo e della colpa dell’amministrazione non comporta automaticamente il riconoscimento del risarcimento: il ricorrente deve provare anche il danno-conseguenza, il nesso causale e la quantificazione delle singole voci.
- Nel risarcimento del danno da tardivo esercizio del potere amministrativo, il periodo risarcibile deve essere circoscritto all’arco temporale in cui la condotta illegittima ha concretamente inciso sulla posizione del privato; non possono essere imputati all’amministrazione periodi successivi caratterizzati da attività legittime e prive di efficacia direttamente inibitoria.
- Le spese stragiudiziali non costituiscono un’autonoma voce risarcibile quando siano connesse e complementari all’attività giudiziale, poiché in tal caso rientrano nella regolazione delle spese del giudizio.
- Il mancato guadagno non è risarcibile se la scelta economica da cui deriva, come la cessazione di un’attività, è stata autonomamente assunta dal privato prima o indipendentemente dalla condotta amministrativa illegittima.
- La comunicazione di avvio di un procedimento di annullamento d’ufficio, quando sia finalizzata all’approfondimento di profili tecnici e si concluda senza l’adozione del provvedimento di ritiro, non determina di per sé una situazione di incertezza antigiuridica risarcibile.
- La perdita di occasioni di vendita e il danno da ritardata commercializzazione richiedono una prova concreta del nesso causale e della perdita patrimoniale effettiva; non è sufficiente allegare la mera esistenza di proposte di acquisto, il ritardo temporale o l’ipotetico deprezzamento del bene.
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