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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05912/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, condannati in appello all'esito di giudizio abbreviato, hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la responsabilità per reati in materia di stupefacenti. Il primo ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva e alla determinazione della pena. Il secondo ricorrente ha dedotto, con tre motivi, violazione di legge e vizio di motivazione: con il primo ha contestato l'affermazione di responsabilità per alcune condotte ricondotte all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; con il secondo ha contestato la mancata riqualificazione dei fatti da art. 73, comma 4, a art. 73, comma 5; con il terzo ha censurato la quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze non consentite in sede di legittimità, perché dirette a una rivalutazione del fatto e delle prove, già esaminate in modo congruo dalla Corte territoriale, e ha considerato manifestamente infondate quelle sulla pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le censure del primo ricorrente sulla recidiva e sulla pena fossero mere contestazioni in fatto e non specificamente dirette contro la motivazione della sentenza impugnata. Quanto al secondo ricorrente, ha osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo preciso la responsabilità anche per le ulteriori condotte oltre alla detenzione accertata al sequestro, nonché l'esclusione della lieve entità della condotta relativa alla droga c.d. leggera, valorizzando il quantitativo di stupefacente, gli strumenti per il confezionamento e i riscontri investigativi su rifornimenti ripetuti da parte di soggetti di livello superiore. La censura sulla pena è stata ritenuta manifestamente infondata, essendo la sanzione contenuta e giustificata dal precedente specifico infraquinquennale e dalla gravità dei fatti. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato come fattispecie più grave rispetto a quella di lieve entità, la cui mancata riqualificazione è stata contestata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione operata dai giudici di merito

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato come fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti; la Corte ha escluso la sua applicabilità alle condotte contestate nel caso concreto per la rilevanza del quantitativo e degli ulteriori indici di spaccio

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    normativa di riferimento per i reati in materia di stupefacenti oggetto di condanna

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto della condanna del ricorrente inammissibile alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti delle emergenze processuali decisivi e già valorizzati in sentenza.
  • La contestazione della recidiva e della determinazione della pena deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del giudice di merito; non basta riproporre deduzioni di fatto già disattese in appello.
  • In materia di stupefacenti, la qualificazione della condotta come fatto di lieve entità richiede una valutazione complessiva di tutti gli indici del caso concreto; un consistente quantitativo di droga, la presenza di strumenti di confezionamento e la dimostrazione di approvvigionamenti ripetuti da soggetti inseriti in un contesto criminale depongono contro l'applicazione dell'ipotesi attenuata.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se sorretta da violazione di legge o da vizio motivazionale effettivo; è invece insindacabile una motivazione congrua che tenga conto di precedenti specifici e della gravità obiettiva dei fatti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiRecidivaOnere della prova

Testo integrale

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